baco

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ciao a tutti.....ho un piccolo dilemma sul calcolo dell'imponibile per un affitto che percepisco di un locale commerciale.....per la precisione,l'importo del canone annuo è di 66000€; il contratto è registrato come libero e non equo canone; la rendita catastale è di 1800€............la normativa parla dell'85% del valore più alto fra la rendita e il canone annuo ma non mi è chiaro....specifico anche che è il mio unico reddito.....:occhi_al_cielo:un grazie anticipato per chi volesse darmi una mano......:)
 

maidealista

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Dal 01/01/2005 vengono invece innalzati tali valori minimi dichiarabili; la
Legge Finanziaria per il 2005 stabilisce che i controlli da parte
dell’Amministrazione Finanziaria (fissati negli articoli 32 comma 1 n.7, 38, 40 e
41-bis del DPR 600/73) non possono essere effettuati “con riferimento ai redditi
di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un
importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal
contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell’immobile”.1
1 L.311/2004, Art. 1, comma 342.
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La normativa è essenzialmente esposta in maniera “negativa”, in realtà non viene
imposto un importo minimo dichiarabile ma viene stabilita una soglia minima al
di sotto della quale la Pubblica Amministrazione è autorizzata ad effettuare
accertamenti.
I parametri da considerare sono essenzialmente due: il canone di locazione
come finora calcolato in sede di dichiarazione dei redditi, ed il 10% del valore
dell’immobile. Come già evidenziato è necessario considerare il reale peso che il
canone di locazione assume in dichiarazione e determinare il valore minimo
indicato dalla nuova disciplina per effettuare successivamente la comparazione ed
individuare il valore maggiore tra i due, ossia quell’importo per cui la P.A. è
impossibilitata ad effettuare particolari indagini.
Per valore dell’immobile si intende la rendita catastale rivalutata del 5%
e moltiplicata per i coefficienti indicati dal DPR 131/86 in funzione della
destinazione dell’immobile (es. abitazione, negozio, etc.). A questo punto sorge
un problema non indifferente legato alla recente modifica dei moltiplicatori (DPR
131/86) apportata dalla L 350/03 e D.L. 168/04; analizzando però tali fonti
sembra corretto non adottare i nuovi coefficienti in materia di IRPEF poiché
previsti soltanto per le imposte di registro, ipotecarie catastali. In merito c’è da
sottolineare come l’esistenza di due calcoli diversi, con vecchi moltiplicatori per
l’IRPEF e nuovi per l’imposta di registro, possa causare confusione per il
contribuente e per il professionista.
Al valore dell’immobile così calcolato, dovrà quindi essere applicato il
10% per trovare l’importo da confrontare con il canone di locazione ridotto.
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Quindi, ai fini della dichiarazione IRPEF, risulteranno al riparo da eventuali
controlli dell’Amministrazione Finanziaria, coloro che dichiareranno il valore
maggiore tra i due sopra calcolati.
La norma interessa le persone fisiche (con dichiarazione dei redditi da
fabbricati in Unico, quadro RB, e quelle con Modello 730 quadro B) e le imprese;
quest’ultime soltanto nel caso in cui il fabbricato sia dato in locazione ad uso
abitativo (altrimenti si adottano metodi diversi dal catastale per la determinazione
del reddito dell’immobile).
Da evidenziare che, mentre il disegno di legge escludeva tutti i contratti
previsti dalla L.431/98 ossia liberi, per studenti e transitori, la Legge Finanziaria
2005 prevede come isolato caso di non applicazione della normativa, i contratti di
locazione ad uso abitativo individuati come “concordati” .2

da: http://www.misterfisco.it/saggi/Locazioni-novita-IRPEF-registro.pdf
:daccordo:
 

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