aldobasso

Membro Attivo
Buongiorno a tutti, sto vendendo la nuda proprietà dei miei immobili a mio figlio (vera vendita su prezzo valutato da tre distinte agenzie immobiliari, pagata con suo denaro) e nell'atto preliminare di vendita, mio figlio mi ha versato come caparra 3.000,00 euro con assegno bancario, datato 09 gennaio 2012, senza la dicitura non trasferibile, perchè i suoi assegni indicavano come limite 12.500,00 euro e non era aggiornato sui nuovi limiti. Il notaio mi diceva di recarmi comunque in banca e di seguire eventuali indicazioni in merito, ma allo sportello mi facevano solo firmare l'assegno sul retro senza avvertirmi di questi nuovi limiti e dell'obbligo della dicitura "non trasferibile". Da informazioni presso le banche interessate mi risulta che l'assegno, presentato da me in banca, il 10 gennaio 2012, è stato autorizzato dalla banca di mio figlio il giorno 11 gennaio 2012 e la mia banca mi dava la disponibilità con valuta del 13 gennaio 2012.
Posso stare tranquillo o posso/devo fare qualcosa per evitare eventuali sanzioni? Grazie.

A mio avviso la sanzione scatta solamente se l'assegno viene effettivamente trasferito a terzi. Nel suo caso l'assegno, seppure senza l'annotazione "NON TRASFERIBILE" è stato direttamente incassato c/o la banca. Pertanto, ritengo non applicabile la sanzione in quanto non si è concretizzata alcuna infrazione. La mancata dicituta "NON TRASFERIBILE" non può di per sè integrare l'infrazione ormai in vigore per gli importi superiori ad E 1000,00.
Vorrei essere smentito per approfondire la questione di attuale interesse.
saluti :daccordo:
 

robertobosco

Nuovo Iscritto
Solitamente quando viene versato un'assegno l'addetto non sempre rileva eventuali irregolarità, di diversa natura, pertanto l'assenza del N.T. potrà essere sfuggita. A volte quando viene rilevata, con molto buon senso l'operatore invita il cliente depositante ad apporre di suo pugno la dicitura non trasferibile, prima di negoziarlo.
Ciò può anche avvenire quando il titolo perviene alla banca trattaria sulla quale è stato emesso e che alla fine dovrà pagarlo, scaricandolo dal conto del cliente, che potrà essere chiamato per la regolarizzazione.
Se tutto ciò è sfuggito ai due operatori bancari, come già anticipato da altri relatori, sarà certamente molto improbabile che gli organi di controllo possano rilevarlo.
Da tener conto che assegni negoziati al di sotto dei 5.000,00, per convenzione fra le banche, non viaggiano più verso la banca trattaria e pertanto il controllo di cui sopra risulta a carico di un solo soggetto e cioè l'operatore della banca alla quale viene versato.
 

robertobosco

Nuovo Iscritto
Se l'assegno è intestato a terzi è sanzionabile.
Non sarebbe stato sanzionabile se il figlio avesse intestato a se medesimo l'assegno, incassandolo lui stesso da un'intermediario finanziario (per qualunque importo), rispettando in tal senso la "tracciabilità" prevista.
Nel caso di "fino" il figlio gli ha ceduto un assegno intestato al padre, in quanto quando lo ha negoziato, gli hanno chiesto di girarlo,ovviamente.
 

tuscolo

Membro Attivo
Sono tuscolo, scusate ma mi sfugge qualcosa. facciamo un esempio: se una persona deve riavere dei soldi che ha prestato a un parente circa 10 anni fa, come è meglio fare per accreditarli sul proprio conto bancario supponendo che trattasi di importo superiore a 30.000 euro? E' meglio assegno non trasferibile o bonifico? E' meglio fare una carta scritta fra i due per motivare il traferimento di questo denaro? Grazie
 
A

AlbertoF

Ospite
Caro Tuscolo,
é uguale,non cambia niente. Nessuno interverrà nel merito della operazione a condizione che nella stessa non vengano ravvisati dalla banca degli estremi per portare ad una indagine.
Io personalmente non ho alcun timore in proposito specialmente quando il tutto si svolge alla luce del sole.
Credo che né io né te siamo i capri espiatori di tutto questo macello.
Ciao
 
J

JERRY48

Ospite
Sono tuscolo, scusate ma mi sfugge qualcosa.

La soluzione più sicura il bonifico fatto dal c/c del parente al tuo c/c. diversamente, specie se sei tu direttamente, o sei un parente stretto di un "soggetto imprenditore o libero professionista" vai a cacciarti in un "sicuro problema da motivazione della disponibilità della somma" ed un possibile guaio accessorio per la Dichiarazione dei Redditi (presunzione di introiti in nero).
 
A

AlbertoF

Ospite
Quanto esposto inizialmente da fino ha scatenato una serie di repliche che vorrei chiarire e, anche se con tutto questo bailamme è veramente un'impresa, riassumere le attuali norme che regolano sia l'emissione che la circolazione degli assegni bancari e circolari, scusandomi anticipatamente per eventuali imprecisioni od omissioni.
Trattasi del D.L. 201/2011 pubblicato in G.U. il 06.12.11 in materia di Antiriciclaggio.
Infatti dal 6 dicembre 2011 ,Le banche rilasceranno, come regola generale, moduli di assegni bancari e emetteranno assegni circolari muniti della clausola "non trasferibile". Gli assegni bancari e circolari " in forma libera" (cioè trasferibili) verranno rilasciati solo su richiesta scritta del cliente a condizione che :
- venga versato,per ciascun modulo, a titolo di imposta di bollo euro 1,50;
- i dati identificativi unitamente al C.F. sia dei richiedenti sia dei negoziatori di entrambi titoli possano essere comunicati alle autorità che ne facciano richiesta.
Tutti gli assegni bancari e circolari emessi per importi pari o superiori a € 1.000,00 devono assolutamente
- portare la dizione "non Trasferibile"
- riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Il mancato rispetto di quanto sopra indurrà la banca a comunicare l'infrazione al Ministero delle Finanze il quale potrebbe applicare una sanzione a carico dei firmatari dell'assegno dall'1% al 40% dell'importo (comunque non inferiore a euro 3.000,00). Inoltre per assegni superiori a euro 50.000,00 la pena amministrativa viene aumentata di 5 volte.
Gli assegni bancari emessi in favore di "me medesimo" potranno essere girati solo per l'incasso a una banca o alla Posta e non potranno,pertanto, essere messi in circolazione. In caso di violazione delle disposizioni potranno essere comminate le sanzioni già sopra evidenziate.
I blocchetti di assegni bancari assegnati prima del 6.12.11 possono essere ancora utilizzati ma con l'obbligo di non prendere in considerazione le diciture prestampate se in contrasto con le norme attuali.
ciao a tutti
 

robertobosco

Nuovo Iscritto
La ricezione con bonifico, esige sempre una causale dettata da chi invìa i fondi.
Quando si concedono prestiti, anche se a titolo gratuito, è sempre bene stilare una reciproca dichiarazione, con l'accortezza di evidenziare l'assenza di corresponsione di interessi per tale servizio.
Ove tale dichiarazione sia assente, la si può fare a posteriori, ciò nell'interesse precipuo di chi ha prestato denaro.
Il metodo ricettivo non costituisce differenza.
 

tuscolo

Membro Attivo
scusa Roberto cosa intendi che la comunicazione può essere fatta successivamente. Io in un bonifico ho omesso la motivazione, dovevo restituire dei soldi prestati a mio fratello. Grazie
 

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