vittobago

Membro Attivo
Quanto tempo prima, rispetto all'inizio dell'affitto, è possibile stilare e firmare il contratto?
Cioè, posso firmare, oggi 2 aprile, un contratto che parte il primo Maggio?

Grazie
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Quanto tempo prima, rispetto all'inizio dell'affitto, è possibile stilare e firmare il contratto?
Cioè, posso firmare, oggi 2 aprile, un contratto che parte il primo Maggio?

Grazie

Certamente, però fai attenzione alla registrazione che dovrà essere fatta entro 30 giorni dal 2 Aprile. La dimenticanza ed il ritardo anche di un solo giorno potrebbe costarti ( se sei il locatore) carissimo.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Premesso che il ritardo può essere sanato con il ravvedimento operoso, la sanzione per l'omessa o la ritardata registrazione è a carico di tutte le parti. Quindi non del solo locatore.
Caro Nemesis, fai attenzione anche tu. E' vero esiste il Ravvedimento Operoso ma nel caso dei contratti di locazione (con l'entrata in vigore della normativa sulla cedolare secca) in fatto di Ritardo o mancata registrazione, di fatto il RAVVEDIMENTO NON ESISTE PIU' perchè non ti viene applicata una sanzione ridotta ma una SANZIONE SPROPORZIONATA. Viene registrato d'ufficio un contratto il cui canone annuale è pari a tre volte la rendita catastale. Memento Homo, non si scehrza col fuoco !
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Caro Nemesis, fai attenzione anche tu. E' vero esiste il Ravvedimento Operoso ma nel caso dei contratti di locazione (con l'entrata in vigore della normativa sulla cedolare secca) in fatto di Ritardo o mancata registrazione, di fatto il RAVVEDIMENTO NON ESISTE PIU' perchè non ti viene applicata una sanzione ridotta ma una SANZIONE SPROPORZIONATA. Viene registrato d'ufficio un contratto il cui canone annuale è pari a tre volte la rendita catastale. Memento Homo, non si scehrza col fuoco !

Condivido... condivido... leggiti i commi 8 e 9 dell'art. 3 del Dlgs 23 del 14/03/2011.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
I soggetti obbligati alla registrazione possono beneficiare sempre del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, al sussistere delle condizioni ivi previste.
E nel caso di opzione per il regime della cedolare secca, i soggetti tenuti alla registrazione del contratto che lo facciano tardivamente, devono corrispondere le sanzioni per tardiva registrazione. Non risulta, invece, dovuta, per il periodo di durata dell’opzione, l’imposta di registro.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
I soggetti obbligati alla registrazione possono beneficiare sempre del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, al sussistere delle condizioni ivi previste.
E nel caso di opzione per il regime della cedolare secca, i soggetti tenuti alla registrazione del contratto che lo facciano tardivamente, devono corrispondere le sanzioni per tardiva registrazione. Non risulta, invece, dovuta, per il periodo di durata dell’opzione, l’imposta di registro.
Guarda che la megasanzione non si applica solo alla cedolare secca ma a tutti i contratti stipulati dopo una certa data ( e cioè con la normativa sulla cedolare secca, ma poteva benissimo applicarsi anche con un provvedimento a parte). Io non ho scritto che non si applica, ho semplicemente scritto che è inefficacie. Anzi, direi che è deleterio, che quasi quasi è meglio farsi scoprire dal Fisco piuttosto che autodenunciarsi.
Ho l'impressione che tu faccia confusione, o ti lasci trarre in inganno, con il ravvedimento su un ritardato pagamento dell'imposta sostitutiva.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Il ravvedimento è sempre applicabile ma non ti esclude dalle ulteriori sanzioni previste dai commi 8 e 9 dell'art. 3 del Dlgs 23 del 14/03/2011, ovvero la modifica del contratto e del canone.
 

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