proid

Membro Attivo
a me risulta che il giochetto di fare la donazione subito dopo la sospensione dell'esecutività, sperando che la sentenza di appello arrivi dopo più di 5 anni, non funziona

perchè la prescrizione si può interrompere con atti ufficiali, e a quel punto il conteggio riparte da zero, e perchè è possibile opporsi alla donazione da parte del creditore, facendo trascrivere l'opposizione sull'immobile donato

comunque non sono esperto, quindi ben vengano conferme o smentite a quanto ho scritto

Ciao cosa intendi per 'atti ufficali'? Raccomandata o provvedimento giudiziario ad hoc?
Sempronio potrebbe nell'iter dell'appello ad esecutività sospesa eseguire atti legali che cautelativamente bloccherebbero i trasferimenti di proprietà avvenuti subito dopo la sospensione dell'esecutività?
 

Franz

Membro Attivo
Impresa
esempio di ciò che conosco = prescrizione di un debito

la prescrizione massima di un debito, ove la legge non specifica quale sia il tempo di prescrizione, è di 10 anni

però, se in questo arco di tempo si manda al debitore una raccomandata con richiesta di pagamento del debito, tale raccomandata interrompe la prescrizione, il cui conteggio riparte da zero

ritengo che l'inizio della semplice azione revocatoria della donazione interrompa la prescrizione dei 5 anni, e che subentri semplicemente l'attesa di sentenza della revocatoria(che non sempre è favorevole a chi la promuove)

voglio dire = se l'azione revocatoria inizia entro 5 anni dalla data di donazione, allora non dovrebbe essere importante il tempo che occorre aspettare per la sentenza di appello, perchè si aspetta piuttosto la sentenza della revocatoria

quindi i 5 anni di tempo per fare azione revocatoria si contano dalla data della donazione a quella di inizio revocatoria

ma spero che qualcuno esperto della materia intervenga a confermare o smentire
 

proid

Membro Attivo
esempio di ciò che conosco = prescrizione di un debito

la prescrizione massima di un debito, ove la legge non specifica quale sia il tempo di prescrizione, è di 10 anni

però, se in questo arco di tempo si manda al debitore una raccomandata con richiesta di pagamento del debito, tale raccomandata interrompe la prescrizione, il cui conteggio riparte da zero

ritengo che l'inizio della semplice azione revocatoria della donazione interrompa la prescrizione dei 5 anni, e che subentri semplicemente l'attesa di sentenza della revocatoria(che non sempre è favorevole a chi la promuove)

voglio dire = se l'azione revocatoria inizia entro 5 anni dalla data di donazione, allora non dovrebbe essere importante il tempo che occorre aspettare per la sentenza di appello, perchè si aspetta piuttosto la sentenza della revocatoria

ma spero che qualcuno esperto della materia intervenga a confermare o smentire

Il rinnovo dei termini mandando la raccomandata credo si fa se sussiste un debito ma nell'arco di tempo da quando si sospende l'esecutività alla sentenza di appello, il creditore non può vantare il credito appunto perchè lo si sta decidendo in appello e quindi non può mandare raccomandare per rivenditare debiti non aconra sentenziati in appello.

Credo che l'azione revocatoria si possa avviare solo dopo la sentenza di appello, per questo credo che sia importante la durata presunta del processo di appello dalla sospensione dell'esecutività alla sentenza di appello... se superiore a 5 anni i trasferimenti di proprietà in concomitanza con la sospensione dell'esecutività credo mettano al sicuro i beni.

La prescrizione per le azioni revocatorie è di 5 anni e non 10, di questo sono abbastanza sicuro.
ciao
 

Franz

Membro Attivo
Impresa
la prescrizione di 5 anni dell'azione revocatoria si conta dalla data dell'atto...entro 5 anni bisogna iniziare azione revocatoria, altrimenti il diritto è prescritto

l'attesa della sentenza di appello mi sembra che in questo caso nulla centri, essendoci poi già stata sentenza sfavorevole...tutto stà a iniziare la procedura revocatoria entro 5 anni dalla data della donazione

tale procedura non ha esito scontato, come la sentenza di appello, che finchè non arriva, non si sà per certo a chi darà ragione

Cassazione Civile: termine di prescrizione per azione revocatoria ordinaria*-*Filodiritto
 

proid

Membro Attivo
Quindi in parole povere anche se è stata sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado il creditore può ugualmente fare azione revocatoria durante l'iter di appello senza dover attendere la sentenza di secondo grado?
 

Franz

Membro Attivo
Impresa
ma certo

la revocatoria si fà anche senza una causa in corso

è sufficiente che non siano trascorsi più di 5 anni dalla data della donazione, e che il creditore abbia un credito

poi, sugli immobili si possono trascrivere le opposizioni alle donazioni, come ad esempio quando si tratta di eredi legittimari che vedono nella donazione una lesione della loro quota di eredità legittima...tale opposizione si fà perchè sennò, trascorsi 20 anni di tempo dalla data della donazione, essa diventa inattaccabile(e tale opposizione annulla il termine di 20 anni)

probabilmente è possibile iscrivere opposizione alla donazione anche da parte di chi inizierà una azione revocatoria, ma se essa è iniziata entro 5 anni dalla data, credo che basti aver iniziato tale azione legale

l'azione revocatoria non ha comunque esito certo = la si inizia, ma come in tutte le cause non si sà per certo cosa si otterrà
 

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