Lilla

Nuovo Iscritto
Buongiorno, ho ereditato dopo la morte di mio padre avvenuta il 4 dicembre 2011, un appartamento al mare al 50% con mia sorella.
Entrambe siamo già proprietarie di una casa quindi questo immobile e' per noi seconda casa.
Posto che mio padre non pagava l'ICI in quanto prima casa e che invece da noi e' dovuta chiedo:
1) dobbiamo pagare l'ICI per il mese di dicembre calcolando tutto il mese con aliquota ordinaria?
2) considerato che non abbiamo ancora fatto la dichiarazione di successione, ma la proprietà dell'immobile e' retroattiva, QUANDO DOBBIAMO PAGARLA? al 16 dicembre (teoricamente data di scadenza) ancora non sapevamo di essere eredi ufficiali, in quanto solo a fine dicembre mia madre ha rinunciato all'eredita e noi due siamo diventate uniche eredi. Se paghiamo ora dobbiamo fare il ravvedimento operoso? E quindi pagare le sanzioni per il ritardo?
Grazie mille per le delucidazioni che mi vorrete dare....
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
mia madre ha rinunciato all'eredita e noi due siamo diventate uniche eredi. Se paghiamo ora dobbiamo fare il ravvedimento operoso?
Se, come sembrerebbe, quella casa era adibita a residenza familiare dei tuoi genitori, a tua madre, nonostante abbia rinunciato all'eredità di tuo padre, spettano i diritti di abitazione su quella casa e di uso sui mobili che la corredano (a meno che abbia espressamente rifiutato l'acquisto di quel legato ex-lege). Pertanto tua madre è l'unico soggetto passivo d'imposta (a meno che abbia perso per qualsiasi causa quel diritto di abitazione). Con tutte le conseguenze, sia ai fini ICI, sia ai fini Imposta municipale propria, sia ai fini IRPEF.
Ricordo inoltre che ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali che dovranno essere liquidate in occasione della presentazione della dichiarazione di successione (entro dodici mesi dall'apertura della successione), l'acquisizione del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare da parte del coniuge superstite può beneficiare dell'agevolazione c.d. "prima casa" a condizione che in capo al beneficiario (ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi), sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.
In questo caso sono dovute le sole imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 168,00 per ciascun tributo, così come disposto dall'art. 69, comma 3, della legge n. 342/2000.
 

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