Nemesis

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La legge dice che spetta all'amministratore un equo compenso che puo essere prelevato dal reddito dell'amministrato
La legge dice altro. L'art. 379 c.c., applicabile all'amministrazione di sostegno per effetto dell'art. 411, comma 1 c.c., recita:
"L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità (*).
(omissis)
"

(*) Non "compenso". Il giudice tutelare può assegnare un rimborso per le spese sostenute dall’amministratore di sostegno e un indennizzo per la perdita patrimoniale che lo stesso subisce nell’espletamento dell’incarico, non potendo attendere alle normali occupazioni, in conseguenza del tempo che egli ha dedicato allo svolgimento dell’incarico.
qualora non avesse reddito può applicarsi la normativa del Gratuito Patrocinio?
In presenza dei requisiti reddituali, può sempre essere assistito con il Patrocinio a spese dello Stato, ogni qual volta sia necessaria l'assistenza di un avvocato per presentare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, oppure per la presentazione di istanza per la sua sostituzione.
Nessuna norma però prevede che l'eventuale indennità ex art. 379 c.c. debba essere corrisposta da un soggetto che non sia l'amministrato.
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
...Ci si è chiesti se l’indennità abbia natura di compenso......
Recentemente l’Agenzia delle Entrate di Trieste, sulla scia di quella di Milano, in esito ad un formale interpello..... ha avuto modo di escludere che..... costituisca reddito imponibile ai fini IRPEF ed ai fini IVA.....
A tal riguardo segnalo Risoluzione Agenzia delle Entrate n.2 del 2012 con cui si ritiene che l’indennità ex art.379CC rappresenti:
"un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633."
con ciò sancendo un parere di valenza generale e non limitato al caso specifico (come la giurisprudenza su menzionata).
La Dottrina prevalente non concorda con tal assunto, soprattutto anche alla luce di quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con Cost. 6 dicembre 1988 n. 1073 che ne indica invece la natura non retributiva:
"non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti"
Saluti.
 

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