Ti consiglierei di controllare (o far controllare da un Sindacato inquilini tipo il Sunia) il calcolo del canone di locazione.
Per essere certa che il proprietario/locatore, oltre ad aver previsto una clausola molto discutibile come quella che hai postato, non abbia "sbagliato" (a suo favore...) imponendovi un affitto superiore a quello che risulta dall'Accordo Territoriale.

Ciao e auguri per la tua locazione!

(P.S: qui nel Forum ci diamo tutti del tu).
 
Considerando la clausola discutibile del non recedere singolarmente anticipatamente mi chiedevo invece se il rifiuto del rinnovo invece si può effettuare no? Cioè quello il conduttore può farlo singolarmente, anche in contratti cointestati giusto? Sei mesi prima vero? Grazie
 
il rifiuto del rinnovo invece si può effettuare no?
No.
Il "rifiuto del rinnovo" consiste nell'inviare disdetta al locatore, osservando il preavviso, per finire la locazione alla scadenza del periodo contrattuale.
In mancanza di disdetta il contratto si rinnova tacitamente per il biennio successivo.

Per come è scritto l'Articolo 8 che hai postato, "il recesso parziale", ossia la disdetta da parte di un solo conduttore, è vietato in ogni caso.

In quell'Articolo il riferimento al recesso anticipato (rispetto alla scadenza contrattuale) riguarda l'obbligo per il conduttore di pagare l'imposta di 67 euro se in quell'annualità il contratto si trova in regime fiscale ordinario (no cedolare secca).
Quando il contratto giunge alla sua scadenza naturale e viene disdettato per impedirne il rinnovo tacito, l'imposta di 67 euro non è mai dovuta, indipendentemente dal regime fiscale.
 
Sei mesi prima
Sei mesi è il preavviso di legge.
Nel tuo contratto è stato legittimamente ridotto a tre mesi per il recesso esercitabile dal conduttore in qualsiasi momento.

Il vantaggio per il conduttore di quel contratto consiste nel non dover motivare la propria decisione di recedere.
Invece la legge gli consente il recesso solo per "gravi motivi" la cui valutazione, in caso di disaccordo tra locatore e conduttore, spetta al giudice.
 
@granella.cristiana

Non si vede perché il contratto individuale agevolato del secondo canale (convenzionato) non consenta scostamenti rispetto al contratto-tipo: l’importante, secondo Cassazione, è che non si ponga in contrasto con norme di legge inderogabili (durata del rapporto, rinnovo, canone entro il range di oscillazione, forma scritta, successione nel contratto, non cessazione del rapporto in caso di vendita ecc.).

L’art.8 (Recesso del conduttore) è uno dei tanti articoli che possoo essere modificati (ad es. no gravi motivi). La cessione di contratto può essere convenzionalmente vietata, come nel contratto quadriennale del primo canale (libero).

Ma il contratto in questione è stato validato da una delle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini firmatarie dell’accordo locale di Bologna (vedo che scrivi da lì)? Il par.13 (Equità fiscale) preordina le agevolazioni fiscali solo in presenza di attestazione bilaterale di rispondenza e sollecita il Comune a concedere agevolazioni solo se il soggetto passivo è in grado di produrre detta attestazione: in difetto, quindi, la cedolare secca non è al 10%, ma al 21% e l’aliquota IMU non è 0,76 per cento, ma 1,06 per cento.

Venendo al contratto, qui c’è una parte conduttrice, formata da due soggetti, ma la locazione non è per diverse parti dell’immobile (camere) con più contratti distinti, ma per l’intero immobile con un unico contratto.

In un contratto “4+2” cointestato i singoli conduttori non hanno potestà di azione autonoma, ossia non possono recedere singolarmente dal contratto, come nel contratto per studenti universitari – eccezione appositamente prevista dal modello di contratto (allegato C al d.m. 16 gennaio 2017) - poiché il recesso di uno ha efficacia anche per l’altro, ossia il recesso di uno vale per l’intero gruppo denominato sul contratto “conduttore”.

Nell’articolo 8 (Recesso del conduttore) del contratto-tipo è stata aggiunta un’ulteriore pattuizione: il divieto convenzionale di cessione, clausola che, secondo Cassazione, non rientra tra le clausole onerose di cui al secondo comma dell’art.1341 c.c., posto che detto divieto corrisponde alla norma di legge (art.1594 c.c.) che vieta la cessione del contratto di locazione senza il consenso del contraente ceduto (locatore) che, non liberando il cedente, impedisce il subentro di un nuovo soggetto conduttore (cessionario) nel godimento del bene.

Se uno dei due conduttori sostituisse a sé un terzo, clandestinamente o meno, in violazione della clausola contrattuale che vieta la cessione a qualunque titolo del contratto, rischia grosso: ciò concretizzerebbe una grave inadempienza del cedente che può comportare la risoluzione giudiziale del contratto, a condizione, però, che il locatore si avvalga di questo diritto, perché, in caso contrario, vale a dire nel caso in cui il locatore-ceduto rimanesse inerte, il contratto produce effetti giuridici tra il cedente e il pseudo-cessionario: quest’ultimo non avrebbe, però, alcun titolo di detenzione da opporre al locatore che potrebbe agire contro di lui per il rilascio del bene, facendo venir meno il contratto.

L’ho tirata in lungo anche troppo. Non rimangono che i saluti.
 

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