Ti consiglierei di controllare (o far controllare da un Sindacato inquilini tipo il Sunia) il calcolo del canone di locazione.
Per essere certa che il proprietario/locatore, oltre ad aver previsto una clausola molto discutibile come quella che hai postato, non abbia "sbagliato" (a suo favore...) imponendovi un affitto superiore a quello che risulta dall'Accordo Territoriale.

Ciao e auguri per la tua locazione!

(P.S: qui nel Forum ci diamo tutti del tu).
 
Considerando la clausola discutibile del non recedere singolarmente anticipatamente mi chiedevo invece se il rifiuto del rinnovo invece si può effettuare no? Cioè quello il conduttore può farlo singolarmente, anche in contratti cointestati giusto? Sei mesi prima vero? Grazie
 
il rifiuto del rinnovo invece si può effettuare no?
No.
Il "rifiuto del rinnovo" consiste nell'inviare disdetta al locatore, osservando il preavviso, per finire la locazione alla scadenza del periodo contrattuale.
In mancanza di disdetta il contratto si rinnova tacitamente per il biennio successivo.

Per come è scritto l'Articolo 8 che hai postato, "il recesso parziale", ossia la disdetta da parte di un solo conduttore, è vietato in ogni caso.

In quell'Articolo il riferimento al recesso anticipato (rispetto alla scadenza contrattuale) riguarda l'obbligo per il conduttore di pagare l'imposta di 67 euro se in quell'annualità il contratto si trova in regime fiscale ordinario (no cedolare secca).
Quando il contratto giunge alla sua scadenza naturale e viene disdettato per impedirne il rinnovo tacito, l'imposta di 67 euro non è mai dovuta, indipendentemente dal regime fiscale.
 
Sei mesi prima
Sei mesi è il preavviso di legge.
Nel tuo contratto è stato legittimamente ridotto a tre mesi per il recesso esercitabile dal conduttore in qualsiasi momento.

Il vantaggio per il conduttore di quel contratto consiste nel non dover motivare la propria decisione di recedere.
Invece la legge gli consente il recesso solo per "gravi motivi" la cui valutazione, in caso di disaccordo tra locatore e conduttore, spetta al giudice.
 

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