giannid

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Buongiorno, abito al terzo piano di un condominio privo di ascensore. Nell'ultima assemblea ordinaria l'asemblea ha deciso di realizzare l'installazione di un elevatore o montacarichi che dir si voglia. Gradirei sapere in che modo debbono essere ripartite le spese di installazione dell'opera, ossia se debbono essere ripartite in parti uguali tra i condomini che hanno aderito alla realizzazione oppure considerando i millesimi di proprietà, o il piano ove un condomino abita. Qualcuno mi può informare in proposito ? Grazie e cordiali saluti
 
in che modo debbono essere ripartite le spese di installazione dell'opera
Art. 1123 c.c. (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino).
Gli eventuali dissenzienti potranno non sostenere la spesa e non fruire dell’impianto. In questo caso l'impianto non rientrerà nella proprietà comune di tutti i condomini ma apparterrà a quelli che hanno deliberato e accettato l'innovazione, dando luogo a una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso.
 
l'installazione di un elevatore o montacarichi che dir si voglia
I termini sono fondamentali perché solo un ascensore è fruibile da persone fino al terzo piano.

in che modo debbono essere ripartite le spese di installazione dell'opera, ossia se debbono essere ripartite in parti uguali tra i condomini che hanno aderito alla realizzazione oppure considerando i millesimi di proprietà,
Quando si procede con una "innovazione" nulla impedisce di usare criteri diversi...facendo esclusi i contrari.
 
Un montacarichi non può sollevare persone.
Bisogna intendersi sulla terminologia: spesso vengono chiamati montacarichi le piattaforme elevatrici che hanno una velocità limitata a 15 cm/sec ( e che come i montacarichi potrebbero non essere dotati di cabina e richiedono di mantenere il contatto sul pulsante di azionamento)

Semmai il 3’ piano rappresenta il limite, per via della durata della corsa
 
Che io sappia, il montacarichi a uso promiscuo pertanto anche per trasporto di persone, rende le cose più facili e meno costose perché è più lento dell'ascensore ecc. l'ascensore ha obblighi e costi di manutenzione maggiori.

Se non vuoi entrare nelle spese di costruzione fai inserire nella delibera il tuo diniego ma fai inserire anche che tu non venga coinvolto nella manutenzione straordinaria perché una volta istallato diventa un bene condominiale e anche se tu non lo usi la manutenzione straordinaria ti spetterebbe comunque, se invece trai in inganno i restanti condomini cosi facendo diventa un accordo tra privati e rimani escluso.
 
Che io sappia
Mi permetto di correggerti su due affermazioni
Il “montacarichi” ha come vantaggio di non richiedere in generale una fossa abbastanza profonda con progetto strutturale: quanto e a normative, non si differenzia molto dagli ascensori classici.
Sui costi di esercizio (assorbimento elettrico) temo siano superiori : ma non ho i dati.

una volta istallato diventa un bene condominiale
No: se acquistato solo da una parte dei condomini , resta di loro proprietà e non rientra tra i beni condominiali
 
No non ho possibilità di contraddirti con documentazione ma appena posso lo faccio, ma ricordo che per la manutenzione non ci sono regole restrittive come per l'ascensore, per la fossa è un dettaglio tecnico ma quello che costa è la frequenza dei controlli ecc. mentre per la propietà condominiale è da paragonarsi come se io mi distacco dell'impianto di riscaldamento ma devo comunque pagare la manutenzione straordinaria, comunque stiamo qui per parlare ma se trovo la documentazione la posto
 
Non perdere tempo a cercarla. Ho fatto installare due “montacarichi” dopo aver valutato pro e contro con ascensori.
A parte il diverso costo, i montacarichi richiedono come gli ascensori la visita ispettiva biennale di enti certificatori, ed in genere un contratto di manutenzione annuale: i costi sono inferiori agli ascensori soprattutto perché i due impianti si differenziano per il nr di fermate: difficilmente coi primi si arriva a tre piani.
Evitare poi la creazione della fossa con relativo progetto rappresenta una semplificazione burocratica: e gli oleòdinamici per 1-2 piani lavorano in genere con la 230v monofase della luce scale: per l’ascensore devi prevedere la trifase a 380V
( tra l’altro è quello che si è comunque reso necessario per un Montacarichi per tre piani che avendo una cOrrente di spunto
Molto elevata ha comportato un contratto da 16kW!!!!!!)

. mentre per la propietà condominiale è da paragonarsi come se io mi distacco dell'impianto di riscaldamento ma devo comunque pagare la manutenzione straordinaria,
Qui dimentichi che stai parlando di “distacco” da un impianto già condominiale: ovvio tu sia obbligato in solido a contribuire alla conservazione.

Qui stiamo parlando di un impianto che non esisteva, acquistato ex novo da una parte dei condomini: la proprietà resta solo a chi sostiene la spesa.
Semmai “per legge”, ma è bene rammentarlo in sede di delibera, i dissenzienti che si chiamano fuori, mantengono il diritto di subentrare nella proprietà e nell’uso in futuro: e qui la difficoltà sarà quella di valutare il valore residuo dell’ascensore, partendo dal prezzo iniziale , interventi straordinari, inflazione e deprezzamento
 

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