Quella legge legge si occupa di misure in campo fiscale.
L’art. 69 citato introduce modifiche alla legge precedente, ed è quello che elenca quali donazioni indirette sono esenti dal pagamento dell’imposta di registro.


Art. 69​

Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto".
l'articolo 69, si spiega quando e come il Fisco vuole le tasse sulle donazioni indirette.
Trascurando che conferma il caso nostro, in sintesi dice: se paghi la casa intestata al figlio o fai un bonifico, causale "per acquisto casa", fai una donazione indiretta, collegata all'acquisto di un immobile, e non paghi l'imposta di donazione ai sensi dell’art. 1 c. 4 bis che stabilisce esplicitamente, se c'è un collegamento con un atto di compravendita l’imposta di donazione è azzerata.
Ma a prescindere, evidentemente il modo di esprimermi è poco chiaro, perché i miei commenti sulle donazioni indirette, sono opinioni su aspetti di regole civili, mentre le critiche, opinioni opposte, e ogni altro contradittorio motivate nelle vostre risposte, sono legate agli aspetti di regole fiscali. Mi sono solo limitato sul tema specifico, a dire che secondo me non c'è l'obbligo del notaio perché ritengo rientri come donazione indiretta, spiegando e argomentando le ragioni. Dopodiché per quali casi, quali motivi e sotto quali condizioni alcune donazioni indirette sono soggette ad imposte non è mai stato tema dei miei interventi. Quindi non mi tornano per quali motivi le vostre risposte replicano alle mie affermazioni sempre attraverso questioni di natura fiscale di obblighi, imposte ecc.
 
esattamente! un concetto che scrivo dal primo commento
Anch’io. Salvo specificare che la dazione di denaro senza atto notarile, non collegata ad acquisto immobiliare, è una donazione nulla.
Ripartirei da questo tuo commento:
Hanno già chiarito il fatto che bisogna distinguere nettamente due piani: quello Civile, (senza notaio rischio di nullità) e quello Fiscale (tassazione).


analizza la tassazione delle donazioni indirette tramite bonifici, e definire donazione diretta o indiretta è l'elemento utilizzato dal legislatore per motivare l'obbligo o meno dell'imposta di donazione e pagamento delle sanzioni.
Al di la della teoria e dei profili civilistici , il succo fiscale è che si è esenti da imposte, pur rientrando nell’ambito di una donazione valida, se la dazione è collegata ad atto soggetto ad imposta di acquisto.
Ribadisco quindi la mia perplessità: un acquisto immobiliare estero rappresenta una fattispecie coerente con questa norma fiscale ?
 
probabilmente ti sei perso per strada,
Metaforicamente Il bue che da del cornuto all'asino!!!???!!!

Premesso che tu non puoi oggettivamente sapere cosa abbia letto o se abbia saltato parti (ti informo che per abitudine leggo l'integrale di una sentenza perché i commenti che ne riportano "trafiletti" sono spesso travisazioni della realtà ) ...se entri in una discussione e più d'uno ti sottolinea/contesra una affermazione...le probabilità che siano tutti gli altri a sbagliare si riduce.

Ti ostini ad accusare che qui non si conoscano le differenze civilistiche fra donazioni dirette od indirette ...quando invece sono perplessità (certezze) che fiscalmente Agenzia delle Entrate se ne infischi della tua affermazione che basta una "causale" dichiarata per qualificare una rimessa (bonifico).come donazione indiretta.

Ora non so se sia farina del tuo sacco...o l'aver abbracciato una interpretazione facilmente reperibile in rete...ma tale assunto è errato.
 
Anch’io. Salvo specificare che la dazione di denaro senza atto notarile, non collegata ad acquisto immobiliare, è una donazione nulla.
Ripartirei da questo tuo commento:




Al di la della teoria e dei profili civilistici , il succo fiscale è che si è esenti da imposte, pur rientrando nell’ambito di una donazione valida, se la dazione è collegata ad atto soggetto ad imposta di acquisto.
Ribadisco quindi la mia perplessità: un acquisto immobiliare estero rappresenta una fattispecie coerente con questa norma fiscale ?
Ribadisci un succo fiscale che ritengo l’errore concettuale (non teorica) di base. La differenza è CIVILISTICA, che affermo dal primo commento. Il caso specifico può configurarsi come donazione indiretta (se fatto correttamente), quindi senza l’obbligo di un atto pubblico dal notaio. NON è FISCALE, l'imposta di donazione si paga sempre quando c'è (sia diretta che indiretta), due aspetti completamente diversi.
NON È VERO l’eccezione che scrivi "Si è esenti da imposte, se la dazione è collegata ad atto soggetto ad imposta di acquisto"

Dire che rientra in una donazione indiretta significa, non rischia conseguenze di recuperabilità future, maggior ragione visto è figlia unica. Esegui un’operazione valida, risparmiando il notaio. Soltanto perché è sotto franchigia risparmia l’imposta di donazione del 4%, non perchè collegato a un atto soggetto ad altra imposta. Se invece di 50mila fossero stati una somma oltre la franchigia, anche con donazione indiretta era soggetta al pagamento dell’imposta. Pertanto, il vantaggio della donazione indiretta è solo civilistico (è valido senza notaio) motivo questo, l’acquisto dell’immobile all’estero è perfettamente coerente alla normativa fiscale italiana, in quanto le tasse se sono previste, le paghi a prescindere qualsiasi operazione o donazione fai. La possibilità, alcune volte, è risparmiare il notaio.
 
l'imposta di donazione si paga sempre quando c'è (sia diretta che indiretta)
Affermazione falsa, ex art. 1, comma 4-bis del TUS (D. Lgs. n. 346/1990).
Quindi la donazione "indiretta" collegata all'atto di trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, non è soggetta a imposta sulle donazioni, in quanto si applica la sola tassazione prevista ai fini dell'imposta di registro (in misura proporzionale) o dell'IVA, per l'atto di trasferimento collegato dal quale essa risulta.
 
Ultima modifica:
Affermazione falsa, ex art. 1, comma 4-bis del TUS (D. Lgs. n. 346/1990).
Quindi la donazione "indiretta" collegata all'atto di trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, non è soggetta a imposta sulle donazioni, in quanto si applica la sola tassazione prevista ai fini dell'imposta di registro (in misura proporzionale) o dell'IVA, per l'atto di trasferimento collegato dal quale essa risulta.
Inizio a far fatica a capire il punto. Se non è un problema, non limitarti al copia e incolla di una legge. Spiega gentilmente la tua opinione in merito cosa avrei detto secondo te, di diverso e contrastante all'articolo che posti
 
L'ho scritta. Corredata dalla fonte normativa, facilmente consultabile.
tradotto, tagli frasi qua e la dal mio commento, posti un articolo che in apparenza (nel tuo caso forse con la convinzione) sembra rappresentare uno scenario differente, ma quale sia, per dare la tua opinione nel concreto, non hai la più pallida idea ... Non importa. Unico appunto forse non accuserei il sottoscritto di disinformazione e abbracciare notizie pescati a caso in rete. Tutto qui. Da persona gentile quale mi reputo, ti ringrazio comunque per avermi reso consapevole che è facilmente consultabile, ma ne ero al corrente, solo che non è una mia abitudine professionalmente, ma direi anche in generale, formarsi una propria opinione facendo riferimento a norme abrogate.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top