Beh...permetterai che se vuoi interagire con le persone ne devi condividere il linguaggio e conoscere perfettamente il significato di tutti i termini e le norme dei vari Codici
Nello specifico io ho usato i termini corretti nella loro accezione ufficiale e collegandomi ai Codici in vigore.
Quella che tu chiami "tangente" (termine con immediati riflessi penali quando in ambito pubblico) non è automaticamente comparabile in ambito privato.
In ambito privato esiste solo il Codice Civile che tratta la materia nell' Art. 2635 e solo perchè modificato nel 2017 assume rilevanza.
Se ti informi scoprirai che costituisce illecito solo se la "dazione" (che tu chiami tangente) costituisce danno punibile.
Ti faccio un esempio pratico si da farti capire:
La società Alfa eroga un prodotto/servizio ad un prezzo fisso sul mercato pari ad Euro 30 per unità.
L'amministratore De Volpis, propone in assemblea condominiale tale offerta e la maggioranza approva.
La società Alfa liquida al De Volpis una somma a titolo di "compenso" per la segnalazione dell'affare.
Mai potresti punire l'amministratore perchè al Condominio non è stato causato danno (avrebbe comunque pagato per il prezzo standard)
Gli effetti cambiano se il De Volpis in libero arbitrio (e successiva ratifica) assegna l'opera ad un ditta che carichi sul prezzo quanto poi girato all'amministratore.
Un Amministratore di Condominio non dovrebbe mai essere considerato alla stregua di un Amministratore Delegato in una azienda.
L' assemblea dei Condomini dovrebbe riservargli puramente una funzione "contabile" (già potenzialmente fonte di reati), curare di trovare anche singolarmente offerte in concorrenza e persino estrometterlo dalle votazioni su qualsiasi argomento.
Ps.
Comunque non sarebbe una moda solo "milanese".