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User_29045

Ospite
forse non ho capito io. mi puo chiarire di chi è la proprieta degli alberi di pino? se sono di privato confinante è un tipo di problematica se sono di proprieta dell'ente pubblico è un'altra problematica.

Ti rispondo io, ho avuto una problematica identica.
Terreno di proprietà ALFA.
Davanti c'è un palazzo, condominio di proprietà BETA.
Gli abitanti di BETA piantano un cipresso sul terreno di ALFA.
Giuridicamente funziona così:
- ALFA ha 6 mesi di tempo dalla piantumazione per chiedere la rimozione del cipresso a tutte e sole spese dei signori BETA;
- Se ALFA non chiede, nei tempi e nei modi previsti, la rimozione del cipresso, il vegetale DIVIENE DI PROPRIETA' DI ALFA. E' il tipico caso di arricchimento della proprietà, il terreno, che viene arricchito col cipresso. E' chiaro che le spese per la potatura delle essenze arboree del cipresso, a partire dal sesto mese + 1 giorno, saranno AD ESCLUSIVO CARICO di ALFA, che è diventato proprietario del TERRENO + CIPRESSO.

Quindi, nella fattispecie, la proprietà degli alberi di pino è del proprietario del terreno dove i pini hanno radicato. Ormai i 6 mesi dalla piantumazione iniziale sono passati, sennò non sarebbe alto 12 metri.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
@possessore, se il terreno è delimitato, sono d'accordo con te, mentre se la pianta o meglio ancora un filare di piante dovesse essere piantato sul terreno di ALFA, costui dovrebbe contestare lo sconfinamento con una misurazione in contraddittorio che dovrebbe tenere conto delle tolleranze catastali e superato l'anno addirittura dovrebbe essere lui a doversi accollare l'onere della dimostrazione che negli ultimi vent'anni BETA non ha posseduto quella fascia.
a partire dal sesto mese + 1 giorno, saranno AD ESCLUSIVO CARICO di ALFA, che è diventato proprietario del TERRENO + CIPRESSO.
Si partiva dal presupposto che già il terreno fosse di ALFA.
 
U

User_29045

Ospite
In tutto ciò, quello che in soldoni intendevo dire, è che l'abbattimento dei pini è onere esclusivo del proprietario del terreno dove questi pini sono RADICATI.
Con in più il pagamento dei danni causati dalla protensione dei rami oltre confine.
 
U

User_29045

Ospite
Siccome domenico10 ha chiesto chi è il proprietario dei pini, e siccome questi pini sono lì da più di 6 mesi, in pratica gli ho risposto che i pini appartengono al proprietario del terreno dove gli stessi sono cresciuti per 20 anni e oltre.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
la sua è risposta pleonastica e scontata
era il modo con il quale era stata formulata la domanda che meritava una tale risposta. Rileggi quello che hai scritto nel tuo primo intervento e le specifiche che poi hai inserito nel secondo tuo intervento.
mi riferivo........... alla disciplina che regola le distanze dai confini, i diritti acquisiti, demaniali ecc.
La distanza delle piantumazioni degli alberi d'alto fusto dai confini va rispettata da tutti: pubblico e privato.
Le distanze dal confine di siepi ed alberi d'alto fusto sono disciplinate dall' art. 892 del c.c. a cui ti rimando per la lettura. Tuttavia se ci sono regolamenti o usi locali questi hanno efficacia più di quanto disposto dal c.c. .
Art 892 Codice Civile: distanza dal confine per alberi e siepi
Per i diritti acquisiti, in violazione delle norme del c.c. vale l'usucapione nei confronti di chi ha acconsentito la violazione della piantumazione chiunque esso sia (visto che hai tirato in ballo in forma generica i diritti demaniali). Invece il diritto del vicino di tagliare le radici, superficiali o sotterranee, degli alberi, anche piantumati a distanza regolamentare, che sono sconfinati nel suo terreno non decade mai; anzi ha anche il diritto di chiedere il risarcimento dei danni legati alla intrusione o solo per la rimozione. Allo stesso modo anche il diritto di chiedere la rimozione dei rami che sconfinano non decade mai (cioè non è soggetto ad usucapione) come il diritto di raccogliere i frutti che sporgono nel suo terreno.
 
U

User_29045

Ospite
Ottime precisazioni, Luigi. In questo caso i frutti sono pinoli, ma se fossero invece gustose ciliegie, il risultato sarebbe lo stesso: le ciliegie maturate sui rami che sporgono nella proprietà del confinante, possono essere raccolte, mangiate, rivendute dal confinante: sono di sua proprietà.
 
U

User_29045

Ospite
Aggiungo - in tono scherzoso - che non taglierei mai i rami di un ciliegio o di un fico che protendono sulla mia proprietà! :D
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Vista la moltitudine e varietà degli interventi, partiti peraltro dal semplice quesito originario posto da 'lospolloschermano', direi che l'argomento è stato a dir poco appassionante; perché non cominciare ora a parlare dell'olivo di gentsènami ?
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
ORBENE ... se i pini sono li da meno o piu dei venti anni e appartengono a privato, e si dimostra il rapporto di causa ed effetto tra pini e danni, il proprietario dei pini deve rimuovere a sua cura e spese le cause dei danni, e mettere in sicurezza la proprieta confinante- se tale rimedio non si puo ottenere senza estirpare i pini, allora gli stessi vanno estirpati-punto- l'usucapione vale fatti salvi i diritti di terzi, che devono essere garantiti, quali la igiene, la difesa dalle infiltrazioni, dai dissesti causati dalle radici aggressive ecc ecc.
 

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