tarantella12

Nuovo Iscritto
Buon giorno a tutti,sono tornata purtroppo con le mie problematiche!Stiamo vendendo la casa dei miei genitori deceduti avuta in successione regolare.Oltre ad altri documenti ci chiedono "l'accettazione di eredità" da parte degli eredi.Questo perchè serve a chi compra.Ma non siamo tutelati dall'articolo credo 478 del cod. "accettazione legale"? Grazie per un vostro chiarimento.Visto che questo significherebbe ulteriori spese!
 
Il solo atto di vendere l'immobile già implica di per se l'accettazione dell'eredità. Daltronde non vi è un atto specifico per accettare l'eredità. Questo è richiesto slo in caso di NON ACCETTAZIONE dell'eredità. L'accettazione dell'eredità avviene anche col solo fatto di servirsi o usare una cosa del de cuius.
 
Questo è quanto di norma viene richiesto dal notaio per effettuare la vendita di un bene ereditato:
Se l’immobile è pervenuto per successione:
a) certificato di morte e codice fiscale del defunto;
b) copia autentica in bollo dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento (se non già trascritto);
c) copia della dichiarazione di successione;
- Prezzo o valore da dichiarare nell’atto;
- Eventualmente: documentazione catastale: visure catastali; planimetrie catasto fabbricati; estratti di mappa catasto terreni e fabbricati; eventuali variazioni catastali, frazionamenti, ecc.;
 
Buongoprno a tutti.
Io e i miei fratelli ci siamo trovati in una situazione simile appena 1 mese fa con un notaio di Milano. Anche a noi è stato chiesto questo atto notarile di "accettazione tacita dell'eredità" pur avendo fatto in regola la successione eccc. Alle ns. rimostranze che il fatto di VENDERE era già una accettazione, il notaio ci ha risposto che era un atto per "tutelare" l'acquirente ( come ovvio con un esborso da parte ns. di altri soldi-nel ns. caso 400 euro-). Secondo me è stata una "prepotenza" ma per concludere la vendita... ci siamo adeguati. Come dice CAUTADERO forse è indispensabile per la NON accettazione.
Saluti al blog.
 
Proprio martedì scorso ad un atto presso il notaio Raffele Lenzi di Montecatini, questi ha detto che adesso serve l'accettazione dell'eredità "espressa" (non tacita) ed ha obbligato i venditori a farla.
Ha sostenuto che è da sempre che sarebbe dovuta essere fatta, ma prima non so per quale motivo i notai si accontevano dell'accettazione tacita, adesso gli è indispensabile.
Sinceramente è stata la prima volta che ho assistito a ciò.
Se trovo dei riferimenti normativi provvederò a pubblicarli sul forum.

Per adesso allego un interassante memorandum sull'accettazione dell'eredità (I testi sono stati tratti dal sito dello Studio notarile Genghini & Associati )

Cosa è l'accettazione dell'eredità
L’accettazione è il negozio per mezzo del quale l’erede acquista il diritto all’eredità con effetto dal giorno dell’apertura della successione. Per accettare è necessaria la capacità di agire, gli incapaci devono quindi essere assistiti o rappresentati.

Può essere:

Espressa:
In un atto pubblico o in una scrittura privata la persona interessata assume il titolo di erede o dichiara di accettare l'eredità (ad es. in una dichiarazione notarile).

Tacita:
Il chiamato all'eredità compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es. alienazione di cose di pertinenza dell’eredità o sottrazione di beni ereditari.
In entrambe le ipotesi si produce al momento dell’accettazione la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede; l’erede risponde così dei debiti e dei legati ereditari anche se superano l’asse ereditario.
L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile. Un'accettazione parziale dell'eredità non è possibile.

Con beneficio d'inventario:
Avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale . Con questo tipo di accettazione l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, eredità e patrimonio dell'erede restano separati, cosicché i debiti ereditari devono essere pagati solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati. Rappresenta la soluzione migliore nel caso in cui non si conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari.
E’ la forma di accettazione obbligatoria per gli incapaci, i minorenni e le persone giuridiche.

Termine per l'accettazione di un'eredità:
L'accettazione dell'eredità deve avvenire entro 10 anni dalla data del decesso del testatore.
Ogni persona che vi abbia un interesse di natura economica può tuttavia chiedere al tribunale che per le persone chiamate all'eredità venga fissato un termine più breve per l'accettazione, trascorso il quale il diritto di accettazione si estingue.
Un'eccezione è costituita dall'accettazione col beneficio di inventario, qualora il chiamato all'eredità sia in possesso di beni ereditari. In questo caso l'inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da quelli già di proprietà dell'erede) deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte del testatore, e l'accettazione deve avvenire entro i 40 giorni successivi.

Cosa fa il notaio
Accettazione espressa:
Il notaio, alla presenza dell’accettante,riceve la dichiarazione dell’accettante e ne redige verbale, indicando le generalità dell’accettante e dell’eredità che si accetta.


Accettazione con beneficio d’inventario:
Il notaio riceve la dichiarazione dell’accettante alla presenza di due testimoni. Successivamente provvede ad eseguire l’inventario dei beni, a cui possono assistere gli eredi del defunto ed i suoi creditori.

All’inventario procede mediante una dettagliata descrizione di tutti i beni immobili e mobili, i documenti e le carte del defunto.Se necessario, provvede a conservare documenti, preziosi od altro al fine di evitare che rimangano incustoditi. Inoltre tiene in consegna le chiavi delle serrature sulle quali siano stati apposti sigilli, finché l’inventario non sia ultimato. Al termine di queste operazioni provvede ad inserire la dichiarazione dell’accettante e l’inventario nel registro delle successioni.

Documentazione da presentare
Carta di identità del defunto
Carta di identità e codice fiscale degli eredi che accettano
Certificato di morte o estratto per riassunto dell’atto di morte emesso dal comune dell’ultima residenza del defunto


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* Si ringrazia lo Studio notarile Genghini & Associati dal cui sito sono stati tratti tutti i testi sopra riportati
 
A prescidndere da ogni altro valido ragionamento ritengo che cio' sia un diritto dell'acquirente; consentitemi di riportare, come contributo, un estratto di un mio articolo pubblicato sul giornale locale che spiega il perchè

Compravendita immobiliare acquisto di un bene proveniente da successione . Consiglio per il compratore : controllare che a monte sia stata trascritta l’ “ accettazione dell’ eredità” a cura dell’erede .

Se un soggetto acquista un immobile di provenienza successoria farebbe bene a sua tutela a verificare od esigere , prima di dar seguito alla compravendita , che l'immobile ricevuto per successione ereditaria sia oggetto di trascrizione dell' “accettazione dell'eredità”.

Supponiamo, infatti, che il venditore che alla data del rogito si suppone essere l’ unico erede legittimo del fratello defunto, venda un immobile dell'eredità senza aver operato l’accettazione espressa dell’eredità . L’atto è valido perché l’esecuzione della vendita in sé sottace un comportamento concludente pari ad una accettazione tacita, cosa che lo legittima a disporre dell’ immobile e venderlo ; dopo qualche settimana si scopre un testamento del defunto con il quale il “de cuius “ ha nominato erede un nipote. L’accettazione tacita o espressa per l’acquirente origina diverse conseguenze.

Ai sensi dell'art. 534 c.c., se non è stata trascritta l'accettazione dell'eredità, il nipote-erede potrà agire contro il compratore per avere la restituzione dell'immobile; se invece è stata trascritta l'accettazione, l'erede effettivo (il nipote) potrà agire solo contro l'erede apparente (il fratello).....(....mica differenza da poco conto)
omissis
 

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