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akillea

Ospite
buongiorno,vorrei porre un quesito riguardante la successione di un immobile divisa tra il figlio del deceduto e gli eredi dell'altro figlio deceduto anch'esso,moglie e 2 figli,è stata fatta la successione,con la tacita accettazione del figlio del de cuius dato il possesso del bene mentre gli altri eredi non hanno fatto accettazione dell'altra metà e non sono in possesso del bene ne di altre cose personali appartenute ad esso,vorrei sapere,siccome l'amministratore dell'immobile dove è ubicato questo appartamento manda il consuntivo annuale spese di condominio,se gli eredi che non hanno accettato devono pagare dette spese e quanto tempo c'è per fare o no l'accettazione,e trascorso questo tempo se l'immobile apparterrà totalmente al figlio che ha accettato l'eredità,grazie
 

Salvatore Schiavone

Membro dello Staff
1) Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni, che decorrono dalla data in cui si è aperta la successione, ossia da quella del decesso (art. 480 c.c.);
2) vi è da aggiungere però che "QUALUNQUE PERSONA INTERESSATA", quale potrebbe essere a mio avviso anche l'Amministratore di condominio, potrebbe chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale i chiamati debbano dichiarare se accettano o rinuciano all'eredità. Decorso inutilmente questo termine, i chiamati perdono definitvamente il diritto di accettare e la quota di eredità andrà naturalmente e beneficio dell'altro o altri coeredi (art. 481 c.c.).
2) Vi è da dire inoltre che l'accettazzione può essere "pura e semplice" oppure con beneficio d'inventario: nel primo caso il patrimonio del de cuius si trasferisce all'erede, potremmo dire che il patrimonio del de cuius si unifica a quello dell'erede, pertanto qualora i beni della persona deceduta non dovessero essere sufficienti a pagare tutti i debiti, l'erede risponderà dei debiti del de cuius col suo patrimonio personale. Nel secondo caso (accettazione con beneficio di inventario) invece la confusione dei due patrimoni (quello del de cuius e quello dell'erede) non si verifica, per cui l'erede potrà essere chiamato a rispondere dei debiti della persona deceduta SOLO nei limiti dei beni che ha ereditato e NON del suo patrimonio personale che rimane quindi salvaguardato e tutelato; per questo motivo si chiama accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario, appunto perché, contrariamente alla regola generale prima vista, in questo caso l'erede risponde dei debiti del de cuius nei limi dei beni ereditati e inventariati.
3) per quanto riguarda le spese condominiali ordinarie, a mio avviso queste dovrebbero essere ad esclusivo carico di quell'erede che ha il possesso e quindi il godimento in esclusiva dell'immobile. Le spese straordinarie invece dovrebbero gravare su tutti i chiamati all'eredità, a meno che non vi sia una rinuncia espressa all'eredità come sopra detto. In quest'ultimo caso, sarebbe opportuno informare l'amministratore con una lettera raccomandata a.r. invitandolo a chiedere il pagamento dei contributi condominiali all'erede che ha il possesso dell'immobile.
 
A

akillea

Ospite
grazie della risposta,comunque vorrei precisare che il discorso accettazione con beneficio d'inventario che io feci a suo tempo dopo la morte di mio marito perchè con un figlio minorenne oltretutto,vale sì e no, nel senso che, se l'immobile su cui si abita era totalmente intestato a lui,si pagano eventuali debiti corrispondendo sia il valore dell'inventario e la casa stessa,quindi si è comunque a rischio,io ho dovuto far fronte ai creditori avendo mio marito un'attività autonoma,ma siccome i debiti superavano l'eredità ho dovuto pagare di tasca mia e che facevo? lasciavo che mi pignorassero la casa?
 

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