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RINNOVO , AL SIMPATICISSIMO AMICO JROGIN , LA RICHIESTA DI UN PARERE SU :

Tre anni per il trasferimento .
Saverio FossatiCronologia articolo12 febbraio 2011 .
Storia dell'articoloChiudi Questo articolo è stato pubblicato il 12 febbraio 2011 alle ore 09:50.
MILANO
Tre anni per stabilire la residenza nel comune di acquisto della prima casa, senza perdere il diritto all'agevolazione. La Corte di cassazione torna sulla questione del termine per stabilirsi nel territorio del municipio dove si trova l'abitazione acquistata con i benefici fiscali «prima casa».
La norma (Tariffa parte I, articolo 1, nota II bis del Dpr 131/86) sembra parlare abbastanza chiaro: l'immobile deve essere ubicato nel comune di residenza o dove il neo proprietario si trasferirà entro 18 mesi; inoltre l'acquirente non deve possedere altre case comprate con la stessa agevolazione, neanche in quota, e comunque non può possedere altre abitazioni nello stesso comune.
Sulla base della norma la Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza n. 124//33/2007 del 20 febbraio 2008) aveva già bocciato la richiesta delle Entrate di revocare il beneficio fiscale «in quanto il mancato trasferimento della residenza trovava giustificazione impedimento oggettivo sopravvenuto». L'agenzia aveva fatto ricorso e ha perso, ma non perché la Cassazione abbia sposato la tesi dell'impedimento sopravvenuto.
Il ragionamento della Corte è più ampio e, se da un parte censura la motivazione adottata dalla Ctr, considera però il ricorso assorbito sotto un altro profilo: quello del termine di 18 mesi considerato «meramente sollecitatorio» e non perentorio. Per la Cassazione, che ha ricordato altre pronunce (2006/2005, 18300/2004 e 3604/2003) nelle quali il termine triennale era stato riconosciuto valido, va considerata anzitutto la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali. E cita il Dpr 223/89, che afferma la necessità della «saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e iscrizione in quella del comune di nuova residenza» e stabilisce che «la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza». Il beneficio fiscale spetta quindi a coloro che, al momento dell'acquisto, non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza pur avendone fatto richiesta formale, come ha affermato la stessa Cassazione con le sentenze 18077/2002 e 8377/2001.


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. .Al temine dei diciotto mesi, quindi, conclude la Cassazione, «avendo carattere meramente sollecitatorio, non può riconoscersi natura perentoria, cui riconnettere della decadenza, effetto che deve, invece, ricollegarsi solo all'inutile decorso del termine triennale, decorrente, nel caso, dalla registrazione dell'atto». Nel caso di specie, in particolare, i «dati fattuali», cioè la registrazione del rogito e l'iscrizione all'anagrafe distavano circa due anni e mezzo e «conclamavano il mancato decorso del detto termine triennale alla data dell'iscrizione nel registro anagrafe.
 

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