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User_39901

Ospite
Buongiorno,

il mio quesito è il seguente:

Nel caso si acquistasse un locale volto alla creazione di un ingresso ove poter installare un ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art 1120 comma 2 punto 2 innovazioni), deliberato in assemblea dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentano più della metà del valore del fabbricato (art 1136 comma 2), anche chi vota contrario è tenuto alla copertura delle spese come indicato all'art 1123 ("le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione")? oppure può non partecipare alle spese?

grazie
 
Quando si acquista (o si vende) qualche proprietà per l'uso comune, qualsiasi sia lo scopo, il notaio richiederà la firma di tutti i partecipanti interessati e non esiste quindi nessuna maggioranza, oppure quel locale servirà solamente a chi sottoscrive l'atto, ovviamente questo principio vale solo per l'acquisto e non la vendita, in pratica per la vendita è necessaria sempre la sottoscrizione di tutti i proprietari.
 

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