Mariangela Morelli

Membro dello Staff
I 30 giorni si considerano per ogni singolo conduttore nell'arco dell'anno solare.
Mi pare che sia questo lo spirito della norma.
Ok alla ricevuta.
Per la cessione del fabbricato riepilogo qui le norme in vigore:

CESSIONE DI FABBRICATO

Art. 12 D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).

a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Fonte: Polizia di Stato – Direzione Centrale c/o Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
:fiore:
 

Pharbenia

Nuovo Iscritto
Salve.
Ho un appartamento che vorrei dare in affitto in estate, in forma non imprenditoriale, anche per brevi periodi settimanali. E non ho un conto in banca, per cui utilizzerò una carta PostePay o il vaglia postale per ricevere la caparra. Come mi devo comportare? Devo emettere ricevuta di pagamento (leggo qua sopra: con marca da bollo) sia per l’acconto che per il saldo? E poi queste entrate le devo denunciare nella dichiarazione dei redditi? Scusate ma sono nuova in qst campo. Grazie per l’aiuto :triste:
 

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