Cottons

Nuovo Iscritto
Buonasera a tutti,
ho un quesito da proporre ed è il seguente:

Devo affittare nel periodo estivo una casa e cioè la prima metà di luglio ad un inquilino l'altra meta' ad un altro ed il mese di agosto ad un altro dal 1 al 20 di agosto.

Ora vorrei sapere se bisogna registrare con contratti di locazione visto che so' che se si superano i 30gg all'anno è obbligatorio, oppure visto che sono 3 affittuari in periodi diversi non c'e' bisogno.

Poi quali tasse o imposta di bollo pagare e quali sono le percentuali delle tasse da pagare ed infine se bisogna rilasciare ricevuta di pagamento all'affittuario temporaneo.

Grazie tante per eventuali risposte.
 
J

JERRY48

Ospite
se ciascun inquilino non supera i 30 gg., nessuno dei tre contratti deve essere registrato (in pratica non si fa la somma). la ricevuta, se richiesta dal locatario, è obbligatorio farla. applicare una marca da euro 1,81 se la somma supera i 77 euro.
nessuna comunicazione ad altri Enti. nella eventuale ricevuta verrà indicato: la voce canone di locazione, luce, acqua, ecc. + bollo.
tasse da pagare: redditi da dichiarare nel 730.
saluti
JERRY48
 

Cottons

Nuovo Iscritto
Ma invece pensavo se vi è un modo di non sommare nella dichiarazione dei redditi 730 tale tassa ? se no mi sale l'aliquota e pago di piu' , e non si potrebbe pagare al comune dove risiede la casa di villeggiatura ? senza sommare nel 730? e quanto viene la spesa? Grazie se puoi rispondi JERRY
 
J

JERRY48

Ospite
mi sa proprio che non sia possibile, a meno che non rilasci la ricevuta e vai in...nero.
non penso proprio che lo Stato abbia tante possibilità di controllare tutte le case al mare:^^:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
vi è un modo di non sommare nella dichiarazione dei redditi 730 tale tassa
Dato che (sembra) sia tu che i potenziali locatari siete persone fisiche e che (sembra) sia tu che i potenziali locatari non agite nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, e che gli immobili da locare sono abitativi e accatastati come tali (categoria catastale A, escluso A10), basta optare per il regime facoltativo della cosiddetta "cedolare secca", ex art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011. L'imposta sostitutiva (aliquota ordinaria del 21%) esclude l'applicazione:
- dell’IRPEF e delle relative addizionali;
- dell’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione;
- dell’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione.
Dovrai però tenere conto di tale tuo reddito ai fini della determinazione dell’imposta personale, in termini di riconoscimento della spettanza o di determinazione di deduzioni, detrazioni fiscali, nonché di altri benefici, anche di natura non tributaria; da cui anche la rilevanza ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E).
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Estratto dalla Circolare 26 citata da Jerry48:
Quì c'è la risposta e la procedura da seguire in caso di locazioni inferiori a 30 giorni.

2.2 Esercizio dellopzione per i contratti non soggetti a registrazione
Il comma 2 dellarticolo 3 del decreto legislativo stabilisce che La cedolare secca può essere applicata anche ai
contratti di locazione per i quali non sussiste lobbligo di registrazione.
Si tratta dei contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non
superiore a trenta giorni complessivi nellanno.
La durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione anche di durata inferiore a
trenta giorni intercorsi nellanno con il medesimo locatario (cfr. circolare n. 12 del 16 gennaio 1998). Se la durata del
contratto in tal modo determinata è inferiore a 30 giorni nellanno è previsto lobbligo della registrazione solo in caso
duso, ai sensi del combinato disposto dellarticolo 5 del TUR e dellarticolo 2-bis della tariffa, parte seconda, allegata
al TUR.
In base al punto 1.3.3 del Provvedimento, per i contratti per i quali non sussiste lobbligo di registrazione in termine
fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel
quale è prodotto il reddito. Lopzione esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai
fini dellimposta di registro nellipotesi in cui la registrazione volontaria o in caso duso del contratto sia successiva alla
dichiarazione.
Qualora, tuttavia, il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso duso del contratto in data
antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, lopzione per la cedolare secca deve essere
esercitata in sede di registrazione del contratto.
_____________________________________________
Esempio n. 3
Contratto di locazione di durata 4 agosto 25 agosto 2012 non registrato. La cedolare secca è applicata in sede di
dichiarazione dei redditi 2013 per i redditi 2012.
Contratto di locazione di durata 7 luglio 28 luglio 2012 registrato volontariamente in data 10 luglio 2010. Lopzione
deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.
_____________________________________________
Per i contratti di locazione in esame il contribuente, sia che intenda esercitare lopzione in sede di dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito, sia che intenda esercitarla in sede di
registrazione, è comunque tenuto al versamento dellacconto della cedolare secca, ove dovuto.
Circolare del 01/06/2011 n. 26 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Pagina 5
2.3 Comunicazione dellopzione al conduttore
Il comma 11 dellarticolo 3 del decreto legislativo stabilisce che laddove il locatore opti per lapplicazione della
cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dellopzione, la facoltà di chiedere
laggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata
dallISTAT verificatasi nellanno precedente (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati con riferimento allanno precedente).
In applicazione del comma 11, pertanto, il locatore che intende accedere al regime alternativo della cedolare secca
è tenuto a rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dellopzione alle variazioni del canone che derivino
dallapplicazione di indici di aggiornamento, inclusa la variazione dellindice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (F.O.I).
Ai sensi del medesimo comma 11, L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva
comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere
l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili..
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve quindi comunicare preventivamente al conduttore,
tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il
corrispondente periodo di durata dellopzione, ad esercitare la facoltà di chiedere laggiornamento del canone a
qualsiasi titolo. È esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta
sottoscritta dal conduttore. In caso di più conduttori, lopzione va comunicata a ciascuno di essi.
Il locatore che adotta il regime della cedolare secca per lintera durata del contratto non potrà, quindi, richiedere gli
aggiornamenti del canone per lintero periodo cui si riferisce lopzione. Qualora in sede di proroga il contribuente
confermi lopzione per la cedolare secca, dovrà rinunciare agli aggiornamenti del canone anche per il periodo di
durata della proroga.
La comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare lopzione per la cedolare secca, e, pertanto,
in linea generale, prima di procedere alla registrazione del contratto ovvero prima del termine di versamento
dellimposta di registro per le annualità successive.
Il conduttore che riceve tale comunicazione è così posto in condizione di sapere che, per il periodo di durata
dellopzione, non è tenuto al pagamento dellimposta di registro.
Il legislatore stabilisce, altresì, con lo stesso comma 11 in esame che le disposizioni concernenti la sospensione
della facoltà di chiedere gli aggiornamenti del canone e la relativa comunicazione non sono suscettibili di modifiche
in via convenzionale tra le parti.
Nel caso in cui lopzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi allinizio della prima annualità, sia
revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del
canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale
regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità.
Si precisa che per gli immobili posseduti in comproprietà, lopzione esercitata da parte di un solo locatore, comporta
la rinuncia agli aggiornamenti del canone a qualsiasi titolo, anche da parte dei comproprietari che non hanno optato
per il regime della cedolare secca. Tenuto conto che il canone è pattuito contrattualmente in maniera unitaria, non
appare, infatti, possibile differenziarne lammontare in ragione delle quote di possesso di ciascun comp
 

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