kyara1986

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Salve, avrei una questione da porVi. Sono proprietaria di uno studio formato da tre stanze singole e vorrei affittarle singolarmente a giovani professionisti come avvocati o commercialisti, per esempio, che si trovano nell'impossibilità di aprire studi propri.
Per esempio un giovane avvocato mi ha richiesto la disponibilità della stanza per i soli martedi' del mese, quindi solo 4 o 5 giorni al mese. come mi devo comportare? devo stipulare un contratto di locazione parziale? perchè a questo punto non converrebbe più a me, in quanto dovrei pagare tante tasse di registro quanti saranno i contratti di locazione. E poi è possibile stipularlo per un solo mese? che poi sono sempre solo quei 4 o 5 giorni?
Grazie anticipatamente!
 
Puoi stipulare vari contratti di locazione parziali, però non puoi sottrarti al pagamento delle imposte di registro né all'IRPEF sui canoni di locazione.
Per quanto riguarda la durata di un contratto ad uso diverso da abitazione, vedi cosa dice l'art. 27 della Legge 392/78.

Art. 27
Durata della locazione

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:
industriali, commerciali e artigianali;
di interesse turistico comprese tra quelle di cui all’articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere.
Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l’immobile, per la medesima stagione dell’anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L’obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.


La giurisprudenza in merito evidenzia che le esigenze di transitorietà per stipulare contratti più brevi dei sei anni debbano essere esplicitate nel contratto, condivise dalle parti, debitamente documentate ed immediatamente verificabili.
 

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