hiroboshuttle

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Salve
E' la prima volta che scrivo in questo forum e spero che qualcuno possa aiutarmi.
Ho ereditato da mio padre un piccolo terreno. Mio padre era livellario di questo terreno e il concedente, deceduto, era una persona fisica e non un ente o un comune. Questo terreno e passato edificabile e io sto costuendo una abitazione. Il mio Comune mi ha fatto sapere che si sono presentati degli eredi per questi terreni (sono molti nella mia citta'). Ho fatto richiesta di affrancazione presso il tribunale e fra un mese ci sara' udienza.
Secondo voi si puo' affrancare un terreno edificabile? Mi conviene sbrigarmi per accatastare l'abitazione prima della causa in tribunale?
Ah dimenticavo: mio padre cosi come mio nonno non hanno mai pagato alcun canone perche' da nessuno richiesto.

Grazie
 

maidealista

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La cancellazione di un livello enfiteutico dall’intestazione catastale, richiede in primo luogo l’affrancazione, prevista dall’articolo 971 del Codice civile, atto che, di norma, richiede l’intervento dell’ente concedente l’enfiteusi, che nel quesito non è indicato. Peraltro, poiché l’assegnazione di un fondo in enfiteusi, previo pagamento del canone annuo, in danaro o in natura «conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale sul terreno che ne è l’oggetto, costituendo titolo legittimo di proprietà e possesso» (Cassazione civile, sezione III, 23 giugno 1993, n. 6940 e sezioni unite 8 agosto 1995, n. 8673)», tenuto conto che «i rapporti giuridici che si instaurano tra ente concedente e soggetto legittimario ... non possono che essere ricondotti nell’ambito della disciplina normativa delineata dal Codice civile in materia di diritti reali» (circolare 26 febbraio 2004, n. 2 dell’agenzia del Territorio), per cui «in caso di affrancazione, non si trasferisce la proprietà del fondo, ma si fa venir meno semplicemente la debenza del canone» (Avvocatura generale dello Stato, nota CS/2749/2002, del 15 gennaio 2004, diretta all’agenzia del Territorio).Inoltre, poiché a norma dell’articolo 969 del Codice civile, il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto, un anno prima del compimento del ventennio, qualora tale atto non sia stato compiuto e il canone enfiteutico non sia stato corrisposto da più di venti anni, l’obbligo di corresponsione del canone si estingue per usucapione.Di conseguenza, nella fattispecie, il venditore dell’immobile potrebbe dichiarare nell’atto notarile, in primo luogo, l’avveramento della condizione di affrancazione dall’obbligo di versamento del canone e, in secondo luogo, procedere alla vendita al lettore.In tale circostanza, nella nota di voltura catastale, non verrebbe più indicato il riferimento all’enfiteusi prima esistente.
Da : SI PUÒ DICHIARARE AL ROGITO L'AVVENUTA AFFRANCAZIONE - Il Sole 24 ORE
:daccordo:
 

hiroboshuttle

Nuovo Iscritto
Un ringraziamento a Maidealista per la risposta.
La questione sarebbe semplice facendo riferimento ad alcuni articoli del codice civile.
Ma e i ma sono tanti.Intanto il concedente e' una persona fisica che non ha esercitato il diritto di ricognizione e non e' stato pagato mai alcun canone. Il mio avvocato dice che non esiste usucapione in questo caso. Il giudice del tribunale, ad un mio conoscente, ha rigettato l'istanza di affrancazione perche' il tewrreno era in parte agricolo, in parte edificabile, in parte destinato a verde pubblico... Il suddetto giudice ha detto che occorrono ulteriori accertamenti.
La mia paura e' proprio che anche il giudice che esaminera' la mia causa possa prendere una decisione simile.
 

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