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Oltre 10 anni fa i miei due figli hanno acquistato un'abitazione con le agevolazioni prima casa divenendone proprietari al 50% ciascuno.
Lo scorso anno il primo figlio ha venduto al secondo la propria metà che è stata acquistata, come prevede la legge, usufruendo ancora delle agevolazioni di cui sopra. Questo secondo figlio, al momento di quest'ultimo acquisto non risiedeva più nel comune ove è situata l'abitazione, ma ha potuto godere delle agevolazioni in quanto in questo comune svolgeva la sua attività principale. Senonché recentemente (dopo circa 10 mesi da quando è entrato in possesso dell'intera proprietà dell'immobile) ha vinto un concorso in un altro comune con conseguente abbandono della precedente attività.
Chiedo: ci saranno problemi o la normativa prevede semplicemente che l'attività principale sia svolta nel comune dell'immobile al momento del rogito? Un cambiamento successivo è ininfluente?
Grazie!
 
Tenga almeno la residenza nel comune dell’ immobile acquistato.

L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:
- le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto sono false;
- non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno
che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale (si
veda capitolo 3).
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli
interessi nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.
L’accertamento dell’ufficio
L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, qualora entro 3 anni accerti l’assenza anche di una
sola delle condizioni previste dalla legge, emetterà avviso di liquidazione per recuperare le maggiori
imposte dovute dal contribuente che ha indebitamente usufruito dell’agevolazione.
Riguardo alla data dalla quale inizia a decorrere detto termine triennale, essa è diversa a seconda
delle situazioni. Nel caso, ad esempio, di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell’atto, il
termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla stessa data della registrazione.
Un caso diverso è, invece, quello in cui il contribuente dichiara che intende entro 18 mesi trasferire
la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato e poi non si trasferisce. In questa ipotesi,
nella quale la dichiarazione non è falsa sin dall’origine, il termine di decadenza di 3 anni non
può ovviamente iniziare a decorrere dalla data di registrazione dell’atto, ma dal giorno di scadenza
del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti, nessuna contestazione sulla spettanza dell’agevolazione
può essere fatta al contribuente, dal momento che poteva essere veritiero il proposito di
trasferire la residenza.
Vedi pagina 19 di :
http://www.agenziaentrate.it/wps/wc...ERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8
:daccordo:
 

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