luigi rubaudo

Nuovo Iscritto
Aghi di Pino e foglie portati dal vento che vanno ad intasare le grondaie,a chi tocca la loro pulizia,ai vari condomini o al propietario dell'albero?Grazie per le vostre risposte Luigi
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Oserei dire che spetta al proprietario dell'albero rispettare le distanze di legge per la sua piantumazione (infatti presumo sia un'albero di alto fusto se le sue foglie intasano le gronde ) , ed i condomini per preservare il loro immobile da rigurgiti di acqua piovana devono provvedere richiedendo poi l'importo del costo dell'intervento al proprietario dell'albero (sempre che sia piantumato ad una distanza inferiore a quella consentita)

Gli alberi devono essere piantati, in assenza di regolamenti o usi locali, alle seguenti distanze dal confine:
- tre metri per gli alberi di alto fusto (noci,castagni,querce,pini,cipressi,olmi,pioppi,platani e simili);
- un metro e mezzo per alberi di non alto fusto (alto massimo tre metri);
- mezzo metro per le viti,gli arbusti, le siepi, gli alberi da frutto alti massimo due metri e mezzo.
La distanza si misura dalla linea di confine fino alla base esterna dell'albero al tempo della piantagione.
Se un albero a distanza non legale ed usucapita muore non si può ripiantarlo se non a distanza legale.
Gli alberi sul confine si presumono comuni.
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
Quanto asserisce pallinoalba è corretto se l'albero incriminato è situato in un giardino privato ricompreso nel condominio. Gli alberi!, in quanto si parla di aghi e di foglie. Appurato questo, aggiungo che se gli alberi sono anche o tutti condominiali gli oneri vanno ripartiti tra tutti i condomini.
Forse è un aprecisazione superflua.
 

Marco Costa

Membro dello Staff
ciao qdsini .... (non potevi cercarti un nome piu' pronunciabile ? ? :D :D

aggiungo articoli codice civile

Art. 894 Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art. 843.
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
Tutto molto utile, però non chiarisce il problema del nostro amico Luigi.
Tu in sostanza stai dicendo se gli alberi anche privati non sono a una distanza regolare facciamo pagare la pulizia al proprietario degli alberi?
 

luigi rubaudo

Nuovo Iscritto
L'albero è a distanza regolamentare,a parte che è li da oltre 30 anni,il problema è quando c'è vento i suoi aghi vanno a depositarsi sulla grondaia condominiale,a chi tocca la sua pulizia?Grazie a tutti per le risposte
 

Marco Costa

Membro dello Staff
salve,
vi posso dare una riiflessione personale non suffragata da sentenze o leggi ...
Se gli alberi sono alla distanza di legge tocca ai proprietari del fabbricato pulirsi le gronde a prorpie spese

Altrimenti tutti i proprietari di terreni boschivi in campagna e montagna dovrebbero sborsare continuamente denaro perche' il vento porta aghi e foglie nelle gronde delle vicine case coloniche e chalet

saluti Marco ;);)
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
Concordo con pallinoalba.
E' difficile stabilire da dove provengono gli aghi e le foglie pertanto essendo le grondaie creature condominiali spetta al condominio manutentarle, con spesa ripartita tra tutti i condomini.
 

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