Il diritto di prelazione per il conduttore sorge se esiste la facoltà del locatore di diniego al rinnovo del contratto alla sua prima scadenza. Tua cognata invece non ha tale facoltà (di evitare il rinnovo del contratto alla sua prima scadenza, adducendo il motivo della sua intenzione di vendere l'immobile locato a terzi), non essendoci tutti i requisiti previsti dalla norma.
È contenuta nell'art. 3 della legge n. 431/1998.
Tua cognata, quindi, potrebbe avere la facoltà di denegare il rinnovo del contratto alla sua prima scadenza se ricorre uno degli altri tassativi motivi elencati in quella norma.
In ogni caso, la comunicazione del diniego al rinnovo dovrà contenere una specificazione precisa e analitica della situazione dedotta, con riguardo alle concrete ragioni che giustificano la disdetta, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità della intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa la effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, nella ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni previste a carico del locatore dallo stesso art. 3 della legge n. 431/1998.