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Seth

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Proprietario Casa
È corretto che con il SalvaCasa diventano 2,40 m con ulteriore tolleranza secondo la superficie dell’appartamento?
 
se si rispettano gli altri requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio, si può ottenere la abitabilità per il locale con altezza di 2,40.
 
Quindi, capisco, occorre che ci siano i requisiti igienico-sanitari ma anche fare una pratica edilizia in sanatoria e la situazione deve essere preesistente al 24 maggio 2024.
 
Ma cosa succede se nel progetto originario era dichiarata un’altezza fittizia di 2,70 e invece di fatto è 2,40? Si può sanare lo stesso con il SalvaCasa?
 
Ma cosa succede se nel progetto originario era dichiarata un’altezza fittizia di 2,70 e invece di fatto è 2,40? Si può sanare lo stesso con il SalvaCasa?
Non so di preciso perché la costruzione all’epoca non abbia rispettato le altezze minime, ma evidentemente il progettista aveva dichiarato altezze fasulle. Che si fa in questi casi? Si sana con il SalvaCasa? Si scava per abbassare il pavimento e guadagnare in altezza? È il piano terra di un ex fabbricato rurale ora civile abitazione.
 
se si rispettano gli altri requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio, si può ottenere la abitabilità per il locale con altezza di 2,40.
Ma mi confermate che questa possibilità riguarda solo le opere “vecchie“ eseguite entro una certa data, per chi si avvale della sanatoria, e non quelle nuove eseguite oggi?
 
questa possibilità riguarda solo le opere “vecchie“ eseguite entro una certa data, per chi si avvale della sanatoria, e non quelle nuove eseguite oggi?
Art. 24, commi 5-bis e 5-ter del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
 
Grazie. Però se non sbaglio il SalvaCasa ha introdotto anche l’articolo 34 bis che al comma 1-bis dice:
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: (…)
 

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