Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Certamente...la "retroattività" non è riferibile ad una Legge dello Stato ma ad una clausola contenuta in un Regolamento "privato".

I giuristi su questo sono concordi...la discussione verte sulla possibilità che il divieto possa invece valere per tutti quei "contratti" verbalizzati posteriormente.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Certamente...la "retroattività" non è riferibile ad una Legge dello Stato ma ad una clausola contenuta in un Regolamento "privato".
Cioè, in poche parole, secondo te, e gli altri giuristi, la norma contenuta nei regolamenti condominiali contrattuali che vietava di detenere animali domestici negli appartamenti, in modo particolare cani, non è più operativa anche se stabilita in data anteriore all'emissione del comma del 1183 ed accettata dai primi costituenti il condominio; mentre se è ribadita ed accettata con 1000/1000 dopo tale data potrebbe essere valida?
 

confusa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Secondo me l'amministratore è stato doppiamente scorretto perché, mentre si è precipitato a partecipare a tutti le lagnanze di uno, non altrettanto ha fatto con la mail di precisazioni che io gli ho mandato in risposta.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
E' il solito problema. Ci si rivolge all'amministratore del condominio anche quando il problema è sostanzialmente riconducibile a una diatriba tra due privati. Logicamente l'amministratore, sollecitato sul tema, deve farne diventare una questione condominiale e quindi renderne partecipi tutti i condomini. Se il proprietario che non sopporta i cani avesse contestato direttamente al signore che li detiene qualche mancanza, la cosa si sarebbe risolta tra di loro senza coinvolgere il condominio. Pertanto: se le lamentele sui cani sono generalizzate da parte di più condòmini, bene ha fatto l'amministratore a rendere partecipi tutti del richiamo rivolto al proprietario dell'unità dove sono presenti i cani. Se invece le lamentele gli sono giunte da un solo condòmino, avrebbe dovuto, prima di inviare il richiamo, informarsi presso gli altri occupanti della reale situazione di disturbo e, soprattutto, di mancata osservanza del regolamento di condominio (come, ad esempio, sporcare gli spazi comuni o violare altre norme comportamentali). E' infatti solo su questa problematica che l'amministratore può intervenire, non sulle molestie arrecate da una persona a un'altra che sono di competenza soprattutto delle autorità di P.S.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Appunto l'amministratore non avrebbe dovuto intervenire se il condomino non lede le parti comuni, in questo caso a agito con leggerezza e superficialità, devi evidenzia la tua lamentela che non si può avere un peso e due misure
 

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