zaffy

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Buon giorno a tutti, vorrei gentilmente suggerimenti su quanto accadutomi:
i primi di febbraio mi sono recato all' Agenzia delle Entrate di Roma 5 per registrare un contratto di locazione uso transitorio con l' ACE (Attestato Certificazione Energetica pagato 250,00 Euro e valevole 10 anni) in quanto non sapevo che era stato sostituito dall'APE (Attestato Prestazione Energetica). L'impiegata dello sportello mi ha detto che non era valido in quanto non riportava il timbro della Regione. Mi sono recato alla Regione per farmelo timbrare ma mi hanno detto che ormai erano passati due anni dal rilascio e non potevano più timbrarlo. Sono andato di nuovo all'Agenzia delle Entrate e questa volta un'altra impiegata mi ha registrato il contratto facendomi un pò di storie (mi ha fatto mettere due marche da bollo da 1 euro una sulla copia loro e una sulla mia) e dicendomi che anche loro la mattina avevano discusso molto sull'argomento. Adesso mi è arrivata notizia che nelle locazioni di singole unità immobiliari, si incorre in una sanzione se non si allega l'APE che può andare dai mille ai 4 mila euro e viene dimezzata in caso di contratto di affitto di durata inferiore ai tre anni (Decreto Destinazione Italia). Accetto consigli su come comportarmi.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 192/2005:
"Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

Pertanto l'obbligo di allegare l'APE al contratto rimane solo per le locazioni di interi edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso.
Quindi, oltre alla clausola di cui sopra, dovevi semplicemente rendere disponibile
l'attestato di prestazione energetica al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime (come previsto dal comma 2 dell'art. 6).
 
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