basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non è certo solo un problema di priorità: è soprattutto un problema di chiarezza.

1) Come ad esempio si conciliano queste due affermazioni?

Certo che c'è: "può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite".

Non proprio; tal passo:

"Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa"
fa riferimento a diversa ipotesi; alla solidarietà passiva tra condòmini, in base alla quale il creditore (parte vittoriosa) del Condominio potrà escutere chiunque (anche si fosse dissociato, salvo poi suo diritto a rivalersi su chi è reale debitore).

lo potrà invece ben fare, dato che l'amministratore non ha titolo alcuno né è legittimato ad imporgli oneri che al dissociato non competono (potrebbe solo le spese propedeutiche)

Il Codice Civile precisa solo 2 eccezzioni all'obbligo di contribuire pro quota alle spese derivanti da decisioni prese da idonea maggioranza in Condominio:
-quando trattasi di innovazioni
-per quanto dovuto alla controparte in caso di lite giudiziaria.

Tutte le altre decisioni di spesa sono vincolanti.

Quindi non solo quelle propedeutiche ma pure quelle riconosciute al legale di Condominio per la rappresentazione in aula.

Sarebbe invero curioso che si debba pagare una consulenza (per una eventuale causa cui si è già in dissenso) e poi non si sia tenuti a corrispondere quanto è stato lecitamente deliberato.

Si avrebbe che un proprietario, esprimendo dissenso nell'intentare causa ad un altro condòmino inadempiente nel pagamento delle quote, sarebbe sempre esonerato da sostenere il costo di quella che rientra nell'attività ordinaria di un amministratore.

Richiamo per comodità il testo del dispositivo:

Art. 1132 Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore (1), può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza(2). L'atto deve essere notificato entro trenta giorni (3) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

2) Non pare riduttivo affermare che "
"Il Codice Civile precisa solo 2 eccezioni all'obbligo di contribuire pro quota alle spese derivanti da decisioni prese da idonea maggioranza in Condominio:
-quando trattasi di innovazioni
-per quanto dovuto alla controparte in caso di lite giudiziaria."

visto il testo del dispositivo che specifica anche che:
-il condomino dissenziente, ........, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
e si è pure affermato che:
2) post dissociazione il dissenziente non deve partecipare pro quota alle spese (processuali e di avvocato) del Condominio; l'amministratore non deve, in sede di Rendiconto,imputare alcunchè al dissenziente; solo la controparte vittoriosa contro il Condominio potrà (data la solidarietà passiva condominiale) ingiungere il dissenziente e pretendere dallo stesso quanto dovuto dal Condominio, tuttavia in tal caso al dissenziente è riconosciuto diritto di rivalsa verso il Condominio medesimo.

Non ho considerato le eccezioni contemplate dalla non copertura delle spese dalla controparte soccombente, dove mi pare assodato resti il diritto di rivalsa, purtroppo aprendo una seconda causa contro il condominio, per recuperare il "mal tolto".
 
O

Ollj

Ospite
Avevo letto assai bene. Quanto qui aggiunto ne è dimostrazione
Alla fine si tratta sempre di pecunia...che si tratti di una cosa materiale o immateriale il riferimento è sempre al valore
pecuniario...
Peccato che nell'ipotesi art 1132 Cc, non si tratti di un semplice bene immateriale, ma di regole processuali e del rapporto tra le parti.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
2) Non pare riduttivo affermare che "
"Il Codice Civile precisa solo 2 eccezioni all'obbligo di contribuire pro quota alle spese derivanti da decisioni prese da idonea maggioranza in Condominio:
-quando trattasi di innovazioni
-per quanto dovuto alla controparte in caso di lite giudiziaria."
Mica vero. Nel caso in cui il condominio venga citato da un terzo, qualora il condominio decida di resistere ad una eventuale pretesa risarcitoria da parte di un terzo e il terzo ottenga, oltre al rimborso delle spese legali, il risarcimento, anche il dissenziente dovrà contribuire a tale risarcimento. Ma mi sembra ingiusto che debba partecipare anche alle spese legali di causa, visto che evidentemente, dissociandosi dalla lite, riteneva giusta la richiesta risarcitoria del terzo.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mica vero cosa? :^^: Lo chiedo solo per evitare quiproquo (non parlo di @quiproquo ..): perchè la frase che appare riportata nella citazione non era mia.

Ma mi sembra ingiusto che debba partecipare anche alle spese legali di causa, visto che evidentemente, dissociandosi dalla lite, riteneva giusta la richiesta risarcitoria del terzo.
... appunto! E' dall'inizio che sostengo che il dissenziente non possa essere chiamato a rispondere delle spese di causa, dal momento che fin dall'inizio aveva sostenuto la temerarietà. L'unico senso logico dell'art. 1132 è che appunto prevalga sulla regola della insindacabilità di una decisione assembleare a maggioranza.
 
O

Ollj

Ospite
Chiedo venia per la promessa fatta che non manterrò.
Per ragioni di tempo e d'interesse personale non interverrò ulteriorl'elementoa questione.
Credo sia più corretto lasciare ad ognuno il proprio libero arbitrio.
Concludo solo indicando quello che, a mio avviso, è l'elemento di discrimine:
- solo la parte nel processo può essere imputabile delle spese del processo e chi dissente ex art.1132 Cc non è parte
- quando il dissociato corrisponde una quota, o lo fa per tassativa previsione di legge (solidarietà passiva salvo rivalsa; contribuzione per aver conseguito un vantaggio) o perché si trattacdi spese preprocessuali queste sì dovute per decisione della maggioranza.
- le sentenze di Cassazione citate hanno sempre annullato le delibere condominiali che prevedessero una quota parte del dissociato e al di fuori delle ipotesi di legge su indicate.
Cordialità.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Mica vero cosa? :^^:
-per quanto dovuto alla controparte in caso di lite giudiziaria."
:)
Mi sembra comunque di capire, in base ad una ricerca sul web, che esistono effettivamente due scuole di pensiero. Credevo di fare un ragionamento logico, ma la mia logica diverge da quella di certi tribunali, perciò dovessi mai dissentire da una lite condominiale, non mi resta che sperare nella fortuna cioè che l'amministratore non mi attribuisca una quota spese legali e che l'assemblea approvi tale riparto.:shock:
 

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