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Il Sole 24 ore del giugno 2015, riferendosi ai nodi della riforma, afferma in un suo articolo che alcune norme risultano inapplicabili. Cosimo Ferri sottosegretario della Giustizia ha già emendato una norma nel 2013 asserendo che serve tempo per giudicare il resto. Quanto? Siamo nel 2020.
 

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In caso di azione giudiziale dell’amministratore del Condominio per il recupero della quota di spese di competenza di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire come tale. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile -2, ordinanza n. 724/20, depositata il 15 gennaio.
Avv. Anna Maria Cupolillo
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Il principio di apparenza non ha più dimora stabile in condominio. L'unico soggetto legittimato passivo nei confronti del condominio in merito al pagamento degli oneri per la gestione dei beni e dei servizi comuni è infatti il condomino, ossia il proprietario o titolare di altro diritto reale sull'unità immobiliare, e non anche chi semplicemente appaia tale. Sbaglia, quindi, l'amministratore che rivolga la propria pretesa impositiva a chi pare essere condomino, perché magari abita in condominio e/o partecipa alle relative assemblee, e l'eventuale decreto ingiuntivo ottenuto nei sui confronti è destinato a essere revocato, ove tempestivamente opposto. Lo strumento che l'amministratore ha a sua disposizione per dipanare la spesso intricata matassa è naturalmente il Registro dell'anagrafe condominiale, il cui periodico aggiornamento consente sempre di sapere chi siano gli effettivi condomini in un dato momento storico. È arrivata dalla Cassazione l'ennesima bocciatura della cosiddetta apparenza condominiale, con la recentissima sentenza n. 724 pronunciata dalla sesta sezione civile
Il principio di apparenza non ha più dimora stabile in condominio. L'unico soggetto legittimato passivo nei confronti del condominio in merito al pagamento degli oneri per la gestione dei beni e dei servizi comuni è infatti il condomino, ossia il proprietario o titolare di altro diritto reale sull'unità immobiliare, e non anche chi semplicemente appaia tale. Sbaglia, quindi, l'amministratore che rivolga la propria pretesa impositiva a chi pare essere condomino, perché magari abita in condominio e/o partecipa alle relative assemblee, e l'eventuale decreto ingiuntivo ottenuto nei sui confronti è destinato a essere revocato, ove tempestivamente opposto. Lo strumento che l'amministratore ha a sua disposizione per dipanare la spesso intricata matassa è naturalmente il Registro dell'anagrafe condominiale, il cui periodico aggiornamento consente sempre di sapere chi siano gli effettivi condomini in un dato momento storico. È arrivata dalla Cassazione l'ennesima bocciatura della cosiddetta apparenza condominiale, con la recentissima sentenza n. 724 pronunciata dalla sesta sezione civile e pubblicata lo scorso 15 gennaio 2020.





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      Riforma il Condominio Rifoima il Condominio L'usufruttuario ha un diritto reale limitato su cosa altrui . La lacuna dell'art. 67 consiste nel non anteporre per i lavori straordinari l'escussione del debitore principale al cui rifiuto e conseguente messa in mora avrà vigore il principio della solidarietà.

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e pubblicata lo scorso 15 gennaio 2020.


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      Riforma il Condominio Rifoima il Condominio L'usufruttuario ha un diritto reale limitato su cosa altrui . La lacuna dell'art. 67 consiste nel non anteporre per i lavori straordinari l'escussione del debitore principale al cui rifiuto e conseguente messa in mora avrà vigore il principio della solidarietà.
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