@uva e @Dimaraz, intanto vi ringrazio per le osservazioni e per i link. Ora mi studio anche la discussione indicata.
Direi che i punti nodali sono emersi tutti e li terrò presenti per il giorno dell'assemblea.
Forse il punto dirimente è se si tratta di sicurezza del fabbricato (vandalismi o altro: allora l'assemblea può deliberare) o di sicurezza dei singoli condomini e protezione dei loro beni. Tra l'altro in primavera sono state installate telecamere di sorveglianza. Non abitando lì non conosco la reale portata del problema che verrà ben illustrata, penso, in sede di assemblea. Ma almeno arrivo con le idee chiare.
Grazie ancora.
 
Cortesemente facci poi sapere quale maggioranza verrà ritenuta necessaria per approvare la delibera.
Certamente. Ho intanto sottoposto le mie perplessità (e quella sentenza) alla amministratrice. Lei fa parte di un gruppo di amministratori: ha detto che ne discuterà con gli altri in modo da arrivare anche lei in assemblea con le idee chiare.
Grazie ancora
 
Al link indicato si trova anche la sentenza del Tribunale di Catanzaro Sentenza n. 1586/2023 pubbl. il 03/10/2023 RG n. 4794/2013 Repert. n. 1962/2023 del 03/10/2023
.... "Da tanto si desume che l’oggetto del servizio di guardianieria è stata posta a salvaguardia dell’incolumità personale dei condomini e che, dunque, non vi sia stata alcuna finalità di conservazione del patrimonio o di conservazione delle res comuni".

Segnalo anche Tribunale di Milano apparentemente contrastante, ma forse situazione diversa.
IMG_6361.jpeg
 
Si, penso sia diverso
Nella seconda sentenza postata l'esito è stato assegnato sulla base del primo motivo di contestazione sollevato da controparte (il Condominio) ...ovvero la decadenza dei termini di impugnazione.

A corollario il Giudice ha precisato che la delibera non conteneva alcun elemento per il quale si potesse definire viziata da nullità richiamando nota sentenza Della CC a sezioni Unite.
Rientrando quindi nel novero delle delibere annullabili ha rigettato la doglianza per il decorso dei termini.

Viene comunque acclarato che per "innovazione" debba intendersi qualsiasi intervento che muta la destinazione o l'uso di parti comuni.

Fintanto che il servizio di sorveglianza ha nelle finalità la custodia delle parti comuni non è una "innovazione" (nemmeno se include in via accessoria un servizio di assistenza alle persone) quindi può essere deliberato con la maggioranza del 50%+1 dei partecipanti che rappresentino almeno 500 millesimi.

Viceversa l'eventuale modifica della Sala Giochi che ne riservi l'uso esclusivo (100%) alla Società di Vigilanza necessità del voto favorevole di tutti i proprietari.

PS.
Quanto ai "commenti" di un certo Condobip sulla prima sentenza faccio notare l'acrobazia verbale (sua caratteristica peculiare) che lo ha portato ha contraddire quanto affermato in prima istanza.
 
Viceversa l'eventuale modifica della Sala Giochi che ne riservi l'uso esclusivo (100%) alla Società di Vigilanza necessità del voto favorevole di tutti i proprietari.
Una via d’uscita potrebbe essere la condivisione delle sala-giochi degli altri tre megacondomini a favore di quello che rinuncia a scopo locale sorveglianza.
In alternativa esplorare se sia possibile realizzare nel parco un prefabbricato / container di cantiere ad uso centrale operativa di sorveglianza.

Questa osservazione mi fa però pensare alla inopportunità spesso generale, della norma che stabilisce l’unanimita dei consensi.
Un conto è deliberare su proprietà esclusive, cosa addirittura vietata, altro deliberare su cose comuni: d’unanimità si presta a ripicche o ricatti (vedi anche la UE) ; mi pare più equo il criterio della maggioranza qualificata: es i 2/3
 
L'unanimità (1000/1000) è imprescindibile quando si cancella un diritto o si impone un obbligo
Giurisprudenza è sempre stata univoca in tal senso e trovo corretto che nessuna maggioranza possa imporre una alienazione a chi ha parere contrario.

Nel caso specifico la "base di appoggio" non necessita di ampia metratura e condivide lo spazio con l'impianto di videosorveglianza pre-programmato.

Au contraire....nel caso UE l'errore è stato aver previsto un "niet" decisivo a disposizione anche di uno staterello.
Passi il mancato "peso dimensionale" dei vari membri...ma non può esistere che una minoranza possa bloccare le decisioni.
Guarda caso sono quasi sempre i piccoli ultimi arrivati che si mettono di traverso.
A differenza di un Condominio non vi sono vincoli fisici al ritirarsi dalla Comunità (Brexit docet) evitando di sottostare alla decisione Comune...ma perdendo i "vantaggi".
 
L'unanimità (1000/1000) è imprescindibile quando si cancella un diritto o si impone un obbligo
Giurisprudenza è sempre stata univoca in tal senso e trovo corretto che nessuna maggioranza possa imporre una alienazione a chi ha parere contrario.

Nel caso specifico la "base di appoggio" non necessita di ampia metratura e condivide lo spazio con l'impianto di videosorveglianza pre-programmato.

Au contraire....nel caso UE l'errore è stato aver previsto un "niet" decisivo a disposizione anche di uno staterello.
Passi il mancato "peso dimensionale" dei vari membri...ma non può esistere che una minoranza possa bloccare le decisioni.
Guarda caso sono quasi sempre i piccoli ultimi arrivati che si mettono di traverso.
A differenza di un Condominio non vi sono vincoli fisici al ritirarsi dalla Comunità (Brexit docet) evitando di sottostare alla decisione Comune...ma perdendo i "vantaggi".
Il paragone tra condominio e UE è affascinante ma finché ci sono 27 Stati e non un uno Stato europeo, federale e democratico, è come se fossero 27 proprietà esclusive, quindi è logico che siano richiesti 1000/1000 per le decisioni fondamentali. :)
 
Giurisprudenza è sempre stata univoca in tal senso e trovo corretto che nessuna maggioranza possa imporre una alienazione a chi ha parere contrario.

Passi il mancato "peso dimensionale" dei vari membri...ma non può esistere che una minoranza possa bloccare le decisioni.

faccio notare anch'io l'acrobazia verbale (sua tua caratteristica peculiare ?) che lo ti ha portato ha contraddire quanto affermato in prima istanza.
 

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