sspaccatrosi

Nuovo Iscritto
Volevo sapere se è possibile acquistare un appartamento in contanti (prestati da parenti) e farsi rilasciare successivamente dalla banca il mutuo per l'acquisto sempre come prima casa.
 

fravveduto

Nuovo Iscritto
Sì, è possibile stipulare un mutuo ipotecario su "prima casa di abitazione" fino a 12 mesi prima del rogito (in questo caso ipotecando un immobile diverso da quello che si acquisterà) e fino a 12 mesi dopo il rogito! Purtroppo le banche disposte ad intervenire solitamente concedono il mutuo solamente nei primi sei mesi successivi al rogito...
Attenzione il valore di riferimenti sarà quello iscritto nell'atto di compravendita, indipendentemente da stime e perizie (che pure saranno eseguite, ma senza influire sulla percentuale di intervento che potrà essere - a seconda dell'istituto scelto - collocata tra l'80% e il 100% di quanto dichiarato in atto).
Riepilogando:
1) il mutuo post rogito va stipulato entro (e non oltre) 6 mesi dalla compravendita, indipendentemente da quanto dispone la legge;
2) sarà decisivo nella valutazione, oltre la capacità reddituale a ripagare puntualmente il debito, capire Qual'è l'apporto personale e quale l'apporto di terzi (familiari);
3) l'ammontare del mutuo sarà proporzionato al massimo all'80% (qualche istituto può arrivare al 100% - più oneroso -) del prezzo dichiarato in atto e quietanzato con i mezzi di pagamento trascritti nell'atto stesso, indipendentemente da stime/perizie (che dovranno comunque confermare almeno il prezzo pagato e dichiarato).
Confidando di aver sciolto qualche dubbio, ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.
Francesco R.
Pertanto, una volta individuato l'istituto conviene chiarire la logica dell'operazione e valutare - tra l'altro - l'apporto personale (circa il 20/30% del
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Salve,
non vorrei fare il guastafeste ..... ma
ATTENZIONE ai nuovi limiti di utilizzo contanti dettati dalle leggi antiriciclaggio

La limitazione all’uso del denaro contante e di titoli al portatore nelle transazioni tra soggetti diversi e quelle nella circolazione di assegni e vaglia è stata inizialmente prevista con l’articolo 1 del Decreto Legge 143/1991 convertito con modificazioni dalla legge 197/1991, che ha introdotto nell’ordinamento italiano le misure di prevenzione del riciclaggio.

L’importo “superiore a 12.500 euro” ha sostituito l'originario importo di “superiore a venti milioni di lire” (€ 10.329,13), che è stato così aumentato dall'art. 1 del D.M. 17.10.2002 e viene a sua volta sostituito dall’importo “pari o superiore a 5.000 euro”
Dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 78/2010, si applicano i "nuovi" limiti per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore di cui alla normativa in materia di antiriciclaggio. L’art. 20 della "manovra correttiva 2010" ha modificato l’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 23 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Pertanto, il precedente limite pari a euro 12.500 è stato ridotto a euro 5.000. A partire da tale data l’uso del contante e dei titoli al portatore devono essere inferiori alla nuova soglia massima

Saluti Marco
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
@ Pallinoalba

Probabilmente, lui intendeva "in contanti" per "senza mutuo"...


@ Sspaccatrosi

Pallinoalba ha comunque ragione sull'attenzione che deve essere prestata sui pagamenti effettuati con denaro contante. In ogni caso, anche per evitare qualunque tipo di problema con i parenti cos' gentili da prestarti i soldi, fai comunque una scrittura privata, in cui si dica chiaramente quanti soldi ti prestano, quando li restituirai e se pagherai interessi...

Silvana
Fai
 

felixgiovanni

Nuovo Iscritto
Fattibilissimo. Porta comunque la documentazione della casa che compri alla banca in modo che possa garantirti l'erogazione del mutuo, stimare i tempi materiali e la somma che ti verrà accordata...così potrai programmare efficacemente il rapporto con i tuoi parenti e riscontrare l'assenza di vizi nei passaggi precedenti (talvolta la banca eroga il mutuo solo dopo aver verificato la provenienza al venditore, specie se è fresca, diciamo se non consolidata o inferiore ai 20 anni....oppure avvenuta per donazione....). Saluti.
 

paolocipolloni

Nuovo Iscritto
ma qulo che non si dice è che il limite deve essere considerato per l intera operazione quindi solo se si vende una cantina di 4000 euro si puo fare cash!

Aggiunto dopo 7 minuti :

a) in via generale, il divieto in essa previsto riguarda i trasferimenti in unica soluzione di denaro, di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore per importo superiore a 12.500 euro, anche quando tale limite viene superato cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento;
b) in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 12.500 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi: - a distinte ed autonome operazioni; - alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es., contratto di somministrazione) ovvero è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es., pagamento rateale);
c) rientra, comunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione".

Aggiunto dopo 8 minuti :

Le operazioni frazionate
Attenzione al "cumulo" delle somme da trasferire. La violazione delle norme sul contante potrà essere contestata anche quando l'importo per il quale vige il divieto viene trasferito con più operazioni. Per esempio, pago al concessionario l'autovettura da 18mila euro con quattro versamenti da 4mila euro ciascuno e uno di 2mila, sempre in contanti. Le autorità potrebbero contestare ugualmente l'infrazione, dato che il destinatario del versamento è lo stesso, la motivazione pure, e la somma ha superato nel complesso il limite consentito (nel nostro esempio, ciò avverrebbe sia oggi sia, a maggior ragione, dal 30 aprile).
 

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