Il testamento pubblicato dispone la divisione dell’unità immobiliare. Porzione A al figlio Tizio, porzione B al figlio Caio…
Il frazionamento urbanistico e la variazione catastale consentono di attribuire identificativi catastali distinti, le due porzione sono “promosse” a unità immobiliari.
Infine la dichiarazione di successione (con voltura e trascrizione automatica) attribuisce ciascuna unità a ciascun erede.
Se invece facessi la successione prima di frazionare, allora sì servirebbe un atto di divisione.
 
Questione alquanto particolare. Provo a rispondere.

Caso 1- Se il testamento assegna una distinta u.I. A Tizio, e una a Caio, non occorre atto di divisione.

Caso 2 (il tuo) - il testamento attribuisce porzioni di ui a Tizio e Caio: in successione al momento si ha unica posizione catastale,
Caso 2.1- Successione prima del frazionamento: con unico identificativo catastale credo non possibile attribuire le singole porzioni. Risulta quindi una comunione ereditaria ibrida sul singolo immobile. Quando poi lo si fraziona urbanisticamente e catastalmente potrebbero scaturire doppie intestazioni (se le procedure non prevedono i distinguo) , che possono sciogliersi con atto di divisione

Caso 2.2 Frazionamento prima della successione: la domanda viene presentata dai chiamati alla eredità: è possibile? In successione sarà possibile in base al testamento attribuire a Tizio il sub3 ed a caio il sub2 se il de cuius era titolare di un diverso sub1?

Ne concluderei che logica ordinaria vorrebbe che l’atto di divisione non fosse necessario, ma nel caso particolare sia conseguenza di vincoli procedurali
 
Caso 2.2 Frazionamento prima della successione:
Ecco.

la domanda viene presentata dai chiamati alla eredità: è possibile?

Direi eredi, non semplici chiamati.
La stessa presentazione della domanda di frazionamento mostra la presa di possesso.
La proprietà se ben capisco si trasferisce in virtù del testamento pubblicato e accettato con comportamenti conseguenti.
La dichiarazione di successione invece è un adempimento fiscale.
La trascrizione nei registri immobiliari serve per l’opponibilità verso terzi.
Se necessario si potrà fare in seguito anche la trascrizione dell’accettazione tacita.




In successione sarà possibile in base al testamento attribuire a Tizio il sub3 ed a caio il sub2 se il de cuius era titolare di un diverso sub1?

Chi dovrebbe contestarlo, se gli eredi concordano?

Ne concluderei che logica ordinaria vorrebbe che l’atto di divisione non fosse necessario,

Ok.

ma nel caso particolare sia conseguenza di vincoli procedurali

Cioè dici che la procedura appena descritta non si può compiere?
 
Ultima modifica:
Direi eredi, non semplici chiamati.
Anche qui, come vedi, si entra in un tecnicismo: che la richiesta di frazionamento comporti la accettazione tacita della eredità, può essere. Ma in questi casi ci fosse una compravendita oggi il notaio obbligherebbe alla trascrizione della accettazione, prima di rogitare.
Non ho idea di quale acrobazia possa suggerire il notaio per soddisfare il tuo caso, per evitare la divisione. Certo non è un caso lineare per le procedure in essere.
 
Anche qui, come vedi, si entra in un tecnicismo: che la richiesta di frazionamento comporti la accettazione tacita della eredità, può essere.

Secondo me il Comune per il frazionamento guarda se ti dichiari proprietario. A quel punto, essendoci un testamento che ti attribuisce la proprietà e la tua dichiarazione di essere proprietario, la situazione per il Comune è chiara, direi. Non è una compravendita.
(Peraltro, non è questo il caso, ma persino un chiamato potrebbe compiere alcuni atti se sono a scopo conservativo afaik.)

Ma in questi casi ci fosse una compravendita oggi il notaio obbligherebbe alla trascrizione della accettazione, prima di rogitare.

Certo, se ci fosse una vendita, servirebbe subito la trascrizione dell’accettazione tacita. Ma attualmente non c’è una vendita.
Se tra dieci anni vi sarà una vendita, si farà la trascrizione dell’accettazione tacita.

Non ho idea di quale acrobazia possa suggerire il notaio per soddisfare il tuo caso, per evitare la divisione. Certo non è un caso lineare per le procedure in essere.
La procedura secondo me consegue logicamente al testamento divisorio. Sarebbe invece anomalo attribuire in comunione indivisa (da dover poi sciogliere con atto di divisione) ciò che è già stato diviso dal testatore. L’unica difficoltà tecnica è che le porzioni di immobile potranno essere identificate individualmente in Catasto e Conservatoria solo dopo la “promozione” a unità immobiliari distinte, cioè frazionamento e variazione catastale preliminari alla dichiarazione di successione.
 
Ultima modifica:
ciò che è già stato diviso dal testatore.
Il Testatore non ha il potere di dividere ció che e unito (per il catasto) con una semplice dichiarazione (testamento).
Un immobile (o terreno) non é un pezzo di pane.


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Secondo me il Comune per il frazionamento guarda se ti dichiari proprietario
Secondo te...ma ammesso e non concesso nei fatti un Testamento non vale come Atto di Proprietà.
 

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