Mi scuso se reintervengo; lasci perdere il suo dante causa e proceda direttamente con il Condominio. Rileggendo meglio il tutto devo appoggiare completamente la prima lettura data da
@Dimaraz
Se l'amministratore avesse la balzana idea di chiederti quota parte della spesa "presentagli" questa:
Cassazione n. 12013, - 1/07/2004
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Se infatti è vero che l'art.63 disp. att. prevede la sua solidarietà con il venditore quanto al biennio è altresì vero che deve pur sempre trattarsi di spese
liquidate assemblearmente (ad esempio un acconto approvato ma non versato dal suo dante causa che verrà legittimamente a lei richiesto).
Detto questo, il suo caso specifico è del tutto diverso e ad esso
non si applica il principio di ambulatorietà passiva ex art.63 disp. att. cod. civ. infatti non si tratta di una spesa condominiale ma di spese legate alla causa e
liquidate dal Giudice nella sentenza, le quali per loro natura attengono solo alle parti del processo (cui lei è terzo).
Ergo riprendendo la Massima:
"Il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero delle spese di conservazione dell'immobile accertato con sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato"
Prenda un appuntamento con il legale del Condominio, faccia le sue rimostranze e pretenda che l'Amministratore segua tal indirizzo giurisprudenziale; diversamente minacci di impugnare la delibera di riparto appena adottata (30 gg. da quando le sarà
notificato il verbale dell'assemblea)