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Ollj

Ospite
Si. Con lo Smartphone scrivo assai male.
Il problema è duplice:
- non pagare la quota prima sentenza
- cosa predisporre per non essere parte nell'appello.
Se partecipa all'Assemblea potrebbe complicare la sua posizione in merito a tal secondo aspetto.
Non partecipando, invece avrà 30 gg per pianificar bene il tutto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
- cosa predisporre per non essere parte nell'appello.

si tratta di secondo grado in quanto la prima sentenza del 2004 vedeva il condominio soccombere ma senza risarcimento Danni - la ditta ha fatto ricorso e si è arrivati a oggi....


Ergo sarebbe ricorso in Cassazione...e se già in 2 gradi il Condominio ha perso temo ci sia poco spazio per contestare fosse questione dei singoli o quali altre contestazioni su errate decisioni nei gradi precedenti.
 
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Ollj

Ospite
Già mi ero perso!
Dovranno però sempre deliberare per andare in Cassazione rimarrebbe intatto diritto ex art. 1132 Cc.
 
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Ollj

Ospite
Anzi trattandosi di solo giudizio di legittimità su sentenza definitiva, insisterei altresì sulla mia estraneità dal processo come da massima in precedenza indicata
 

trillipenni

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ciao a tutti, ieri cm consigliato non sono andato all'assemblea, ma purtroppo le notizie riportate non sono buone - almeno per quello che speravo io.

hanno deciso di non proporre ricorso in cassazione in quanto - nonostante anche l'avvocato del condominio abbia definite assurda la sentenza e il processo per il fatto che venisse citato il condominio, nonostante ci fossero addirittura verbali delle forze dell'ordine che riportavano I dati degli effettivi responsabili, il giudice abbia deciso - immagino io per tutelare gli interessi della ditta richiedente di potersi rifare su un condominio invece di singoli cittadini- di condannare il condominio in toto - la cassazione potesse addirittura inasprire I termini risarcitori sanciti in 2° grado e quindi per evitare mali maggiori hanno preferito la linea del male minore.

ora grazie a questa sentenza mi toccherà andare alla ricerca del proprietario del 1997 e ammesso che lo si trovi (quello da cui ho comprato era proprietario dal 2009...) devo trovare il modo di farmi ridate le migliaia di euro che mi tocca sborsare nel giro di pochi mesi.

w l'Italia!! dove a pagare sono sempre e solo quelli onesti :disappunto:
 
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Ollj

Ospite
ora grazie a questa sentenza mi toccherà andare alla ricerca del proprietario del 1997 e ammesso che lo si trovi (quello da cui ho comprato era proprietario dal 2009...) devo trovare il modo di farmi ridate le migliaia di euro che mi tocca sborsare nel giro di pochi mesi.
Lei deve rivolgersi al suo dante causa; la legge dispone la sua solidarietà con il venditore, non con chi a lui vendette (che per lei è terzo).
 
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Ollj

Ospite
Mi scuso se reintervengo; lasci perdere il suo dante causa e proceda direttamente con il Condominio. Rileggendo meglio il tutto devo appoggiare completamente la prima lettura data da @Dimaraz
Se l'amministratore avesse la balzana idea di chiederti quota parte della spesa "presentagli" questa:
Cassazione n. 12013, - 1/07/2004
.
Se infatti è vero che l'art.63 disp. att. prevede la sua solidarietà con il venditore quanto al biennio è altresì vero che deve pur sempre trattarsi di spese liquidate assemblearmente (ad esempio un acconto approvato ma non versato dal suo dante causa che verrà legittimamente a lei richiesto).
Detto questo, il suo caso specifico è del tutto diverso e ad esso non si applica il principio di ambulatorietà passiva ex art.63 disp. att. cod. civ. infatti non si tratta di una spesa condominiale ma di spese legate alla causa e liquidate dal Giudice nella sentenza, le quali per loro natura attengono solo alle parti del processo (cui lei è terzo).
Ergo riprendendo la Massima:
"Il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero delle spese di conservazione dell'immobile accertato con sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato"

Prenda un appuntamento con il legale del Condominio, faccia le sue rimostranze e pretenda che l'Amministratore segua tal indirizzo giurisprudenziale; diversamente minacci di impugnare la delibera di riparto appena adottata (30 gg. da quando le sarà notificato il verbale dell'assemblea)
 
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Ollj

Ospite
Le allego il testo integrale della Massima 12013/2004 da mostrare al legale.
 

Allegati

  • Cassazione civile sez 2 12013 2004.pdf
    52,8 KB · Visite: 33

trillipenni

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
grazie mille delle info; ho messo in mano a un mio amico che lavora in uno studio legale tutte le informative ricevute compresi I vs suggerimenti in modo da vedere come muovermi al momento in maniera informale. L'amministratore da parte sua mi ha suggerito di rivalermi sul precedente proprietario che è come me estraneo ai fatti.... e chiaramente nel frattempo pagare....

ora spero che si trovi il modo corretto di muovermi magari di concerto con gli altri proprietari nella mia stessa situazione.

l'unico dubbio che ancora non mi si era palesato è relativo forse più alle conseguenze:

nell'ipotesi in cui l'amministratore accolga l'istanza come sopra e vada a mandare l'addebito al proprietario dell'epoca e questi non paghi, l'obbligazione rimane sull'appartamento ( e quindi il mancato pagamento della quota da parte del mio ex proprietario da adito alla ditta di rivalersi tramite pignoramento dell'immobile) oppure essendo come credo e spero un'obbligazione personale il mancato pagamento rimanga sempre a carico della persona ?
 

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