StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
La Cassazione ha deciso una controversia in tema di barriere architettoniche L. 13/1989 relativa all'installazione di un ascensore in un edificio storico, azione avviata da un condomino.

Nella decisione dei giudici della seconda sezione civile si precisa che "In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici (Cass. 7938/2017), sicché, avuto riguardo al pregiudizio lamentato dal compossessore, l’installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all’art. 27, comma 1, della l. n. 118 del 1971 ed all’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978: deve pertanto tenersi conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche: si tratta infatti di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione." (Cassazione II, 12 aprile 2018 n. 9101).

L’installazione di un ascensore rientra nei poteri dei condomini rendendosi unicamente necessario verificare il rispetto dei limiti previsti ex art. 1102 del codice civile in tema di uso della cosa comune.


studiolegaledevaleri@gmail.com
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto