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Ho ereditato due immobili insieme a mia sorella. Non troviamo un accordo per spartirli tra noi. A questo punto io vorrei venderli, mia sorella dice di essere d'accordo ma in pratica allontana tutti i compratori con richieste esose, e sostiene che se si devono svendere gli immobili, uno in particolare lo prende lei. A questo punto sto prendendo in considerazione l'idea di rivolgermi ad un giudice per eseguire la vendita dei due immobili, al miglior prezzo possibile .
Volevo sapere se, una volta crollato il prezzo di vendita di conseguenza a ciò, mia sorella potrebbe acquistare lei al prezzo fissato dal tribunale oppure se sarebbe esclusa dalla possibilità di acquistare, dal momento che ritengo che ci sia una precisa strategia da parte sua volta a fare crollare le mie pretese sugli immobili e comprarli lei a prezzo ribassato in seguito.
Grazie in anticipo per l'aiuto
 

Gian Luigi Cristina

Nuovo Iscritto
potreste anche addivenire ad una divisone giudizaria, il giudice potrebbe assegnare a Lei la parte B con valore Z ed assegnare a sua sorella pa parte A con valore Y, i valori vengono attrubuiti da Consulente d'ufficio nominato dal Giudice, che di norma è affiancato dai due tecnici di parte, le spese però sono elevate, però ritengo che sia il solo metodo "ragionevole" raggiungibile.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La divisione giudiziale
Ciascun coerede può chiedere la divisione giudiziale. Al giudizio debbono partecipare tutti i condividenti.

Nel procedimento è possibile distinguere alcune fasi fondamentali: preliminarmente si procede alla stima dei beni; successivamente si formano le porzioni in proporzione alla quota di ciascuno.

Ciascuno dei coeredi ha diritto alla sua parte in natura dei beni mobili ed immobili dell’eredità. Questa regola ideale può incontrare delle eccezioni allorché vi siano beni indivisibili o allorché la divisione venga ritenuta non opportuna nell’interesse della pubblica economia o dell’igiene. Se questi beni non vengono assegnati per l’intero ad uno o più coeredi (con obbligo di pagamento del conguaglio) dovranno essere venduti all’asta affinché il ricavato possa essere diviso tra i coeredi.
 

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