Vdi riforma Fornero :
prorogata la possibilità di tale domanda di sospensione del pagamento della rata del mutuo, ora il termine ultimo è stato fissato al 31 gennaio 2013 (il precedente termine ultimo era il 31 luglio 2012); ecco le condizioni per la domanda:
gli eventi che hanno causato il deteriorarsi delle condizioni economiche della famiglia devono essersi verificati entro il 31 dicembre 2012 (perdita del posto di lavoro subordinato -eccezion fatta per i casi di dimissioni, licenziamento per giusta causa o pensionamento-, cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione continuativa, morte o invalidità civile non inferiore all’80%. L’evento deve essersi verificato dopo l’accensione del mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta del beneficio).
si può essere in ritardo col pagamento delle rate del mutuo al massimo da 90 giorni
se un mutuo è già stato sospeso in precedenza nell’ ambito del Piano Famiglie, non è possibile sospenderlo ancora
si deve trattare di un mutuo per la prima casa e che non superi un certo importo