Gatta
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Non è infrequente il caso del condòmino che cada dalle scale e richieda i danni al condominio.
Una recente sentenza della Cassazione (la n.11592/2010), sez.III ha enunciato il principio che
In buona sostanza laddove sussistano i requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, la richiesta danni sarebbe legittima.
Nella specie l'inquilina era caduta dalle scale scivolando sull'acqua piovana infiltratasi da una finestra che tutti - dico tutti - sapevano difettosa. Ora vero è che le scale bagnate rappresentano di per sè una vera e propria insidia,ma è altrettanto vero che la persona infortunata era ben al corrente di questa situazione (cattiva manutenzione della finestra).
Tribunale e Corte d'Appello avevano reietto la domanda, ma la lesa, non paga, presentava ricorso in Cassazione.
I giudici di legittimità concludevano come detto.
Pertanto, pur essendosi riscontrata "l'insidia" (chiazza d'acqua sulla rampa delle scale), non altrettanto poteva dirsi dell'imprevedibilità della medesima. Tanto più che è emerso che l'infortunata abitava nello stabile da anni e pertanto era ben a conoscenza della situazione.
Gatta
Una recente sentenza della Cassazione (la n.11592/2010), sez.III ha enunciato il principio che
"affinchè sussista la responsabilità di cui all'art.2051cc occorrono due presupposti:un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione del caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità per il soggetto che subisce il danno".
In buona sostanza laddove sussistano i requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, la richiesta danni sarebbe legittima.
Nella specie l'inquilina era caduta dalle scale scivolando sull'acqua piovana infiltratasi da una finestra che tutti - dico tutti - sapevano difettosa. Ora vero è che le scale bagnate rappresentano di per sè una vera e propria insidia,ma è altrettanto vero che la persona infortunata era ben al corrente di questa situazione (cattiva manutenzione della finestra).
Tribunale e Corte d'Appello avevano reietto la domanda, ma la lesa, non paga, presentava ricorso in Cassazione.
I giudici di legittimità concludevano come detto.
Pertanto, pur essendosi riscontrata "l'insidia" (chiazza d'acqua sulla rampa delle scale), non altrettanto poteva dirsi dell'imprevedibilità della medesima. Tanto più che è emerso che l'infortunata abitava nello stabile da anni e pertanto era ben a conoscenza della situazione.
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