Gatta

Membro Attivo
Non è infrequente il caso del condòmino che cada dalle scale e richieda i danni al condominio.

Una recente sentenza della Cassazione (la n.11592/2010), sez.III ha enunciato il principio che

"affinchè sussista la responsabilità di cui all'art.2051cc occorrono due presupposti:un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione del caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità per il soggetto che subisce il danno".

In buona sostanza laddove sussistano i requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, la richiesta danni sarebbe legittima.

Nella specie l'inquilina era caduta dalle scale scivolando sull'acqua piovana infiltratasi da una finestra che tutti - dico tutti - sapevano difettosa. Ora vero è che le scale bagnate rappresentano di per sè una vera e propria insidia,ma è altrettanto vero che la persona infortunata era ben al corrente di questa situazione (cattiva manutenzione della finestra).

Tribunale e Corte d'Appello avevano reietto la domanda, ma la lesa, non paga, presentava ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità concludevano come detto.

Pertanto, pur essendosi riscontrata "l'insidia" (chiazza d'acqua sulla rampa delle scale), non altrettanto poteva dirsi dell'imprevedibilità della medesima. Tanto più che è emerso che l'infortunata abitava nello stabile da anni e pertanto era ben a conoscenza della situazione.

Gatta
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top