comprocasa

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Buongiorno,
volevo segnalarvi questo link
http://www.confconsumatori.com/publ...t_e_manuali_altri/Gar_preliminare_4_mag09.pdf
a pagina 15 e' scritto :
se nel contratto preliminare è prevista una caparra
confirmatoria, la parte “non inadempiente” potrà
anche richiedere il recesso dal contratto e avvalersi
della caparra, trattenendola o esigendone il doppio; se
ci si avvale della caparra confirmatoria, peraltro, non si
potrà agire per ottenere il risarcimento dei maggiori
danni: i due rimedi (per orientamento giurisprudenziale)
non sono cumulabili.

Io ho firmato una proposta d'aquisto con caparra di 1200 Euro.
In realtà il costruttore non ha mai incassato la caparra che e'
rimasta, sotto forma di assegno nella disponibilità dell'agenzia.
Secondo quanto scritto nel precedente paragrafo mi sembra che
il costruttore nel caso io non voglia procedere con l'acquisto non
possa chiedermi i danni; ma si deve accontentare della caparra.
Mi sbaglio?

Colgo l'occasione per ringraziare quanti fino a qui mi hanno
risposto con utili consigli.
 
Credo che tu ti sbagli. Se hai concluso un contratto preliminare, il costrutore può tenere la caparra, chiedere il risarcimento dei danni o l'esecuzione in forma specifica del contratto.
 
Se tu acquirente ti ritiri, secondo il mio parere ci rimetterai i 1200 Euro senza penali aggiunte, oppure il costruttore potrebbe domandare l'esecuzione del contratto;

si deve sapere che la caparra penitenziale limita i rischi alla perdita della stessa (o del suo doppio, se la parte inadempiente e' chi l'ha ricevuta) senza soluzioni alternative, mentre la caparra confirmatoria offre la possibilita' alla controparte di forzare quella inadempiente al rispetto del contratto, in alternativa alla risoluzione. In cio' fa fede cio' che e' scritto sul contratto nonche' le disposizioni del codice civile (art.1382 e segg.)
ADUC - Scheda Pratica - LA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

cc Art. 1385. Caparra confirmatoria.
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
 

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