Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
  1. La legge 9/2014 ha apportato modifiche :
    La legge di riforma del condominio, con la riformulazione dell'articolo 1120 del Codice civile, ha introdotto una maggioranza superiore (maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi) a quella prevista dall'articolo 26 della legge 10/91 (maggioranza dei intervenuti e almeno 1/3 dei millesimi) sulle opere volte al contenimento del consumo energetico.
    Il decreto legge 145/2013 aveva modificato l'articolo 1120 del codice civile, eliminando le parole «per il contenimento del risparmio energetico». Con questa semplice operazione sarebbe rimasto applicabile il solo articolo 26, secondo comma, della legge 10/1991, con maggioranza semplice, previa diagnosi energetica e rilascio di un attestato di prestazione (Ape) da parte di un tecnico abilitato. Ma in sede di conversione in legge (la 9/2014) questa correzione è stata quindi tornano due maggioranze possibili: una per le innovazioni, con 500 millesimi (senza Ape) e una semplice (ma con Ape).
  2. In sostanza in presenza di una diagnosi energica le maggioranze necessarie si riducono da 1/2 ad 1/3
 

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