Le delibere nel cosidetto condominio minimo (due soli partecipanti condomini), devono essere adottate, pena nullità, nell'assemblea regolarmente convocata,
La riduzione a due sole unità del numero dei partecipanti al condominio di edificio non comporta il venir meno del condominio medesimo, ma determina soltanto l'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 1136 c.c., in tema di costituzione della assemblea e di validità delle relative delibere, la quale postula un numero di partecipanti superiore a due. In tale ipotesi, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art. 1139 c.c., le deliberazioni del condominio, ivi comprese quelle attinenti alla nomina dell'amministratore, sono soggette alla regolamentazione prevista per l'amministrazione della comunione in generale dagli artt. 1105 e 1106 c.c. e la legittimazione a riscuotere dai condomini i contributi per la manutenzione delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi condominiali spetta all'amministratore nominato con la maggioranza indicata nel combinato disposto dai citati artt. 1105 e 1106. --- Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1978, n. 535.
e la spesa si divide in ragione del valore della proprietà, la maggioranza valida è quella delle teste e valore millesimale, alcune volte si è ritenuto che in mancanza di maggioranza (cioè ambedue favorevoli), sia valida la sola maggioranza millesimale cioè se uno dei due possiede più millesimi e decide per il SI, l'altro si deve adeguare, questo è previsto per le spese ordinarie al 2°c. art. 1105 cc;
Art. 1105. Amministrazione.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
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In questo caso però si tratta di manutenzione straordinaria perciò chi ne ha l'interesse potrebbe adire a ricorso Giudiziale;
4°c. art. 1105;
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.