laura80

Nuovo Iscritto
Buongiorno,

avrei bisogno di un parere.
Io ho acquistato un appartamento nel 2007. Al momento dell'acquisto il venditore aveva dichiarato che tutte le spese condominiale erano state pagate e così risultava anche all'amministratore precedente (nel 2009 è stato scelto un nuovo amministratore).
Nel 2010 poi un condomino si presenta in assemblea con una sentenza a suo favore relativa a una causa che lui aveva fatto nel 2000 contro tutto il condominio per un danno subito al suo appartamento. Il giudice dichiara che il condominio deve pagare i danni (con gli interessi dal 2000 ad oggi).
Io vorrei sapere se sono tenuta a pagare tali spese o se il rimborso deve essere sostenuto dal precedente proprietario visto che al momento dell'acquisto nè il venditore nè l'amministratore precedente avevano mai menzionato questa causa in corso e io non ne sapevo nulla

Grazie
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Di norma quando si acquista bisognerebbe farsi rilasciare una dichiarazione, da parte del venditore, che tutte le spese condominiali sono state saldate sino alla data del rogito, spesso è una dichiarazione che rilascia l'amministratore. Qui si tratta di una spesa che non era quantizzata al momento del rogito ma prevendibile "causa pendente". Rimane certo che se il vecchio proprietario non paga automaticamente diviene responsabile il nuovo proprietario. Ecco perchè all'atto notarile bisogna pensare anche a ciò che ho sopra descritto.
Adriano Giacomelli
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Riguardo al quesito occorre preliminarmente analizzare l'atto di compravendita e verificare se per il caso in questione sia stato previsto un qualche accordo . Diversamente le spese sono da imputare al venditore.
Premesso che una recente pronuncia della Cassazione ha sancito che il condominio deve rivolgersi al proprietario attuale (Lei) e non a quello precedente, Lei a mio parere, dovrà pagare quanto richiesto dal Condominio e rivalersi sul venditore
 

Dea

Membro Attivo
Anche noi come condomio abbiamo un caso analogo. L'avv. del nuovo proprietario (tra l'altro molto aggressivo e maleducato) ha detto che il suo assistito non pagherà. Ha liquidato l'ammin. dicendogli di rivolgersi al vecchio prop. L'ammin. ci ha prospettato (l'ennesima) causa. Per evitarla, come possiamo agire? Citando all'avv. la sentenza della Cassazione alla quale lei fa riferimento? Oppure siamo destinati ad affrontare un'altra causa? In che modo far ragionare questo avv. ed il nuovo proprietario? Siamo sull'orlo dell'esasperazione...:triste:

Grazie mille, :fiore:

Dea
 

Dea

Membro Attivo
Premesso che una recente pronuncia della Cassazione ha sancito che il condominio deve rivolgersi al proprietario attuale (Lei) e non a quello precedente, Lei a mio parere, dovrà pagare quanto richiesto dal Condominio e rivalersi sul venditore[/QUOTE]

Potrebbe gentilmente fornirci in maniera più dettagliata questa sentenza della Cassazione, in modo tale da mostrarla all'amministratore, al nuovo proprietario (e al suo avvocato)...Ho esposto in questo topic il mio problema a riguardo.

Grazie & Auguri di Buona Pasqua, :)

Dea
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23686/2009) ha stabilito che il condominio non può chiedere le spese deliberate dopo il rogito notarile a chi ha appena venduto, neppure se non è stato informato della compravendita e se non conosce il nome dei nuovi acquirenti. La Corte ha infatti evidenziato che “-testualmente- in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”.
Per cui le spese reclamate dal condominio dopo la compravendita le deve pagare il compratore salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del venditore previo specifica intimazione ed in caso di infruttuosità previo specifica azione legale
 

adrianab

Nuovo Iscritto
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23686/2009) ha stabilito che il condominio non può chiedere le spese deliberate dopo il rogito notarile a chi ha appena venduto, neppure se non è stato informato della compravendita e se non conosce il nome dei nuovi acquirenti. La Corte ha infatti evidenziato che “-testualmente- in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”.
Per cui le spese reclamate dal condominio dopo la compravendita le deve pagare il compratore salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del venditore previo specifica intimazione ed in caso di infruttuosità previo specifica azione legale

Chiedo scusa, non sono molto pratica...e chiedo: se le spese sono state deliberate prima del rogito ed il proprietario non ha intervenuto all'assemblea, vale la stessa sentenza?
Grazie mille!
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto