L

Loretta Grazia

Ospite
In base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 del 26.11.2002, per l'Ente impositore vale la data della consegna all'Ufficio postale ( o analoghi) e non la data di notifica al contribuente.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
la data di invio deve essere sulla busta della a.r. e il giorno indicato del timbro postale e non la data di emissione, alcune sentenze son discordi in merito a quanto detto sulle date, pertanto è tutto da verificare:daccordo:
 
L

Loretta Grazia

Ospite
I Comuni si conformano alla sentenza della Corte Costituzionale che ho citato prima. Buona serata
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Ho preso nota della sentenza, che ho visto applicata anche nel caso delle notifiche delle contravvenzioni.
Mi domando allora se anche la DISDETTA DI LOCAZIONE, comunicazione che il proprietario invia al conduttore alla scadenza naturale del contratto, debba essere considerata un atto NON (o NON PIU') ricettizio. Mi domando cioè se tale disdetta è regolare allorché viene CONSEGNATA all'ufficio postale sotto forma di raccomandata con ricevuta di ricevimento 180 giorni prima della scadenza del contratto. Finora avevo assunto che dovesse PERVENIRE al conduttore 180 giorni prima, cosa ben diversa.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Mi domando cioè se tale disdetta è regolare allorché viene CONSEGNATA all'ufficio postale sotto forma di raccomandata con ricevuta di ricevimento 180 giorni prima della scadenza del contratto. Finora avevo assunto che dovesse PERVENIRE al conduttore 180 giorni prima, cosa ben diversa.

Ho trovato : Contemporaneamente, alla luce di una giurisprudenza decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice che nella specie deve essere ulteriormente confermata, si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto invoca l'odierno ricorrente - che la lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso.
Spetta, pertanto, al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758).
In altri termini, la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione attestata dall'ufficio postale - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso e tale presunzione è superabile dal destinatario attraverso elementi di prova contrari (Cass. 13 aprile 2006, n. 8649; Cass. 25 settembre 2006, n. 20784).
Raccomandata, prova certa, avviso di ricevimento, necessit, insussistenza
:daccordo:
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
La domanda mia era un'altra. I 180 giorni di preavviso minimo sono:
- tra consegna all'ufficio postale (come risulterebbe dalla sentenza citata da Loretta Grazia) e scadenza del contratto,
oppure
- tra consegna al conduttore (atto ricettizio) e scadenza del contratto?
Ovviamente la prima regola è più favorevole al proprietario.
Grazie.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto