granella.cristiana

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Conduttore
Buongiorno vorrei chiedere un consiglio. Ho trovato una casa molto interessante però il contratto di affitto è cointestato quindi saremo due coinquiline a dividere l'appartamento. Il proprietario di casa ha però messo una clausola nel contratto in cui recita che "è vietato recedere singolarmente il contratto, rifiutando subentri o cessazioni singole". Io ho fatto leggere il contratto a un avvocato e mi ha detto che quella clausola è nulla. È vero? Mi sembra molto strano che un proprietario possa tenere in scacco una persona che magari nella vita può diversi spostare o cambiare città per lavoro o per motivi familiari..esiste una legge che è dalla mia parte nel caso volessi recedere anticipatamente? Grazie
 
Si il contratto è cointestato ma trovo assurdo che una persona singolarmente non possa decidere di andare via singolarmente e quindi recedere singolarmente. Lei è un avvocato scusi?
 
contratto di affitto
Se si tratta di un contratto concordato per studenti universitari, deve essere redatto in conformità al modello ministeriale (Allegato C al D.M. 16/01/2017).

La clausola relativa al recesso è la seguente:

Articolo 9
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi
mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più
dei conduttori firmatari
ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei
confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di
conduzione.
Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti: …………………………………..
 
Se si tratta di un contratto concordato per studenti universitari, deve essere redatto in conformità al modello ministeriale (Allegato C al D.M. 16/01/2017).

La clausola relativa al recesso è la seguente:

Articolo 9
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi
mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più
dei conduttori firmatari
ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei
confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di
conduzione.
Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti: …………………………………..
Buongiorno, no non è un contratto per studenti. Io sono una lavoratrice. Le posso solo dire che è un contratto agevolato con cedolare secca. Il problema è che il contratto recita proprio che è vietato. Hanno inserito questa cosa e io sono molto preoccupata nel caso nella mia vita succedesse qualcosa
 
Se si tratta di un contratto concordato per studenti universitari, deve essere redatto in conformità al modello ministeriale (Allegato C al D.M. 16/01/2017).

La clausola relativa al recesso è la seguente:

Articolo 9
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi
mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più
dei conduttori firmatari
ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei
confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di
conduzione.
Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti: …………………………………..
 

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è un contratto agevolato
Intendi dire che è un contratto agevolato a canone concordato (della durata di 3 anni + 2), giusto?

Questo contratto deve essere redatto in conformità al modello ministeriale (Allegato A al D.M.16/01/2017) che allego a questo post.
Il canone deve essere calcolato in base ai parametri dell'Accordo Territoriale vigente in quel Comune, e il contratto deve essere asseverato da uno dei Sindacati firmatari dell'Accordo.

E' di questa tipologia contrattuale che stiamo parlando?
 

Allegati

Intendi dire che è un contratto agevolato a canone concordato (della durata di 3 anni + 2), giusto?

Questo contratto deve essere redatto in conformità al modello ministeriale (Allegato A al D.M.16/01/2017) che allego a questo post.
Il canone deve essere calcolato in base ai parametri dell'Accordo Territoriale vigente in quel Comune, e il contratto deve essere asseverato da uno dei Sindacati firmatari dell'Accordo.

E' di questa tipologia contrattuale che stiamo parlando?
Si . Ma è un 4 + 2. Ma direi che il modello è lo stesso.
 
Ok.

L'art. 8 del modello ministeriale recita:
Articolo 8
(Recesso del conduttore)
E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite
lettera raccomandata almeno sei mesi prima.


Il tuo proprietario/locatore l'ha modificato.
In parte legittimamente, diminuendo il preavviso a carico del conduttore da 6 mesi a soli 3 mesi.
E non imponendo al conduttore di motivare il proprio recesso.
Questo va bene, perché sono modifiche a favore del conduttore.

Per quanto riguarda il divieto di recesso parziale, secondo me è illegittimo perché è una condizione vessatoria anche se la clausola viene accettata con doppia firma.

Il proprietario/locatore può legittimamente stabilire che il recesso parziale (di un solo conduttore) comporta la risoluzione del contratto anche nei confronti dell'altro conduttore.
In pratica: se una di voi due recede il contratto finisce e dovete entrambe lasciare quella casa.

Inoltre fino a quando il contratto rimane in regime di
cedolare secca.
l'imposta di registro per risoluzione anticipata di 67 euro non è dovuta.
 
Signora la ringrazio davvero tanto. Fortunatamente io spero di non dovermi mai spostare ma spero nel caso dovessi recedere anticipatamente che il proprietario si metta una mano sul cuore visto che questa clausola fa danno ed è come ha detto Lei probabilmente illegittima. Grazie ancora
 

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