per non pagare le tasse sui canoni non incassati è sufficiente aver inviato la diffida a pagare.
Occorre il decreto ingiuntivo (o l'intimazione sfratto per morosità), non una semplice diffida:
Mi preme capire cosa si intende per "ingiunzione di pagamento"

Quello che il giudice competente pronuncia, se accoglie il ricorso del titolare di un diritto di credito, in seguito al procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c., e che viene denominato anche "decreto ingiuntivo".


Quella norma riguarda solo le locazioni abitative:
...I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.
...

(art. 26 TUIR)
 
Perché è già successo che nostri conduttori abbiano preteso di sospendere il pagamento dei canoni per motivi vari (anche strampalati, tipo il vicino di casa che li disturba in continuazione impedendogli il pieno godimento dell'immobile locato).
In casi come quello che citi può effettivamente funzionare come deterrente, perché evita che il conduttore si senta "autorizzato" a sospendere il canone per motivi che non dipendono dal locatore .

Diciamo che può avere un senso in chiave preventiva, più per scoraggiare iniziative arbitrarie.
...o trova un altro immobile e un altro locatore.
Dipende molto dal mercato, dal prezzo e dalla zona. Qui a Rimini le alternative sono davvero poche, quindi il contesto locale influisce molto sulla disponibilità e sulla scelta dei conduttori.
Ormai sento sempre più spesso dai conduttori: "mi sono accontentato/a".
Nella mia esperienza, gli inquilini che firmano qualsiasi cosa sono spesso menefreghisti e inclini a non pagare o creare problemi.
Concordo.
In generale, in qualunque tipo di contratto, che sia lavorativo, di compravendita, di locazione o altro, chi firma senza fare domande, anche secondo la mia esperienza, non dà un buon segnale. Fare domande è segno di interesse, di comprensione e di volontà di discutere (certo, serve anche chiarezza da parte di chi propone il contratto o ha maggiore potere negoziale).
 
Occorre il decreto ingiuntivo (o l'intimazione sfratto per morosità), non una semplice diffida:





Quella norma riguarda solo le locazioni abitative:
...I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.
...

(art. 26 TUIR)
Nella mia richiesta mi riferivo esplicitamente ai contratti ad uso commerciale nei quali mi risulta che il locatore deve pagare le tasse sui canoni ancorche' non percepiti fino alla pronuncia della sentenza di sfratto.

"io uso la risoluzione espressa ma non ho avuto per fortuna mai l'occasione per utilizzarla. Nel caso si verificassero i termini la userei per chiudere il contratto all'Agenzia delle Entrate ed evitare per i contratti ad uso commerciale il pagamento delle imposte sui canoni non pagati. Nel caso in giudizio si addivenisse alla non scissione del contratto lo registrerei di nuovo . Secondo voi si potrebbe fare ?"
 
Sara' pure insensato ma se e' un modo per sanare l'ingiustizia di pagare le imposte su canoni non percepiti ben venga , e' ben piu' insensato esigere imposte sul reddito da locazione se il reddito non c'e' stato !
 
La clausola risolutiva espressa serve, ma non per i casi di morosità in cui il locatore attiva la più facile e veloce procedura di sfratto.

Lo sfratto ha una sola udienza, al massimo due, ma solo sull’abitativo se il conduttore chiede il termine di grazia. Se poi il moroso sana la sua morosità, ecco che il contratto in precedenza risolto, rinasce d’un tratto, come l’immortale Araba Fenice dalle sue ceneri, davanti al banco del giudice.

Il giudice di merito non accerta un bel niente, ma segue la solita rotta dello sfratto: l’unico vantaggio è che non deve sindacare se l’inadempimento è talmente grave da giustificare la risoluzione, perché lo hanno deciso in precedenza le parti sul contratto.

Se io devo far accertare ad un giudice delle clausole, campa cavallo, passa, come minimo, qualche anno perché devo passare attraverso un procedimento ordinario che ha più udienze e va avanti come minimo un paio d’anni.

Una volta che ho ottenuto la convalida dello sfratto (rito locatizio per morosità) o sentenza (causa ordinaria per accertamento di clausole), la palla passa poi all’ufficiale giudiziario e alle sue tempistiche. Ma questo è uguale sia nello sfratto che nel procedimento ordinario.
 
Beato te! Comunque, per non pagare tasse sui canoni non incassati non c'è bisogno della clausola, perchè è sufficiente aver inviato la diffida a pagare.
Sicuro? NOn deve almeno iniziare una richiesta legale di sfratto?

Come non detto: domanda fatta durante la lettura. Uva in risposte seguenti ha confermato quanto sapevo.
 
Ultima modifica:
La clausola risolutiva espressa serve, ma non per i casi di morosità in cui il locatore attiva la più facile e veloce procedura di sfratto.

Lo sfratto ha una sola udienza, al massimo due, ma solo sull’abitativo se il conduttore chiede il termine di grazia. Se poi il moroso sana la sua morosità, ecco che il contratto in precedenza risolto, rinasce d’un tratto, come l’immortale Araba Fenice dalle sue ceneri, davanti al banco del giudice.

Il giudice di merito non accerta un bel niente, ma segue la solita rotta dello sfratto: l’unico vantaggio è che non deve sindacare se l’inadempimento è talmente grave da giustificare la risoluzione, perché lo hanno deciso in precedenza le parti sul contratto.

Se io devo far accertare ad un giudice delle clausole, campa cavallo, passa, come minimo, qualche anno perché devo passare attraverso un procedimento ordinario che ha più udienze e va avanti come minimo un paio d’anni.

Una volta che ho ottenuto la convalida dello sfratto (rito locatizio per morosità) o sentenza (causa ordinaria per accertamento di clausole), la palla passa poi all’ufficiale giudiziario e alle sue tempistiche. Ma questo è uguale sia nello sfratto che nel procedimento ordinario.

Quello che vorrei fosse chiaro è che tu puoi sventolare in faccia all’inquilino tutte le clausole che vuoi, ma se lui non sgombera i locali, tu sempre da un giudice devi passare perchè ti serve una sentenza o un titolo esecutivo con ordine di rilascio: con la clausola risolutiva il percorso dello sfratto non cambia!

Riguardo agli aspetti fiscali i canoni di locazione ad uso abitativo, cedolarizzati o meno, non percepiti a partire dal 1° gennaio 2020, indipendentemente dalla data di stipula del contratto, non concorrono alla formazione del reddito dall’intimazione di sfratto per morosità (atto che dà il via alle danze e porterà alla convalida di sfratto) o dall’ingiunzione di pagamento (atto in cui il locatore chiede al giudice di ingiungere al moroso il pagamento dei canoni non corrisposti), ai sensi dell’art.26, co.1 del TUIR.
 
contratti ad uso commerciale
un modo per sanare l'ingiustizia di pagare le imposte su canoni non percepiti
Concordo con te: è un'ingiustizia.

Però non sono certa che il modo da te proposto funzioni.
.
Se comunichi all'Agenza delle Entrate la risoluzione del contratto commerciale avendo informato il conduttore di volerti avvalere della clausola risolutiva espressa (ed avendogli concesso almeno 15 gg per adempiere - art. 1454 Cod.Civ), per l'Agenzia da quel momento il contratto è chiuso / cessato definitivamente.

Come spiegato nel thread del 2015 che ho linkato nel post #9, il moroso può sanare la morosità in udienza e di conseguenza il giudice "resuscita" quel contratto:
il contratto in precedenza risolto a tutti gli effetti, avrà nuova vita e il locatore dovrà riversare le imposte per i canoni percepiti a far data dall'ordinanza del giudice e per la durata del contratto

Temo che l'Agenzia delle Entrate non accetti la registrazione dello stesso contratto di cui era già stata comunicata la risoluzione.
Se lo registri una seconda volta telematicamente col mod. RliWeb forse l'incongruenza non viene rilevata. Ma non è detto che la procedura da te (giustamente) ipotizzata sia corretta.
 
.... se il giudice puo' resuscitare un contratto lo potro' fare anche io : farei firmare al locatario lo stesso contratto con inizio dalla data in cui il vecchio e' resuscitato e lo registrerei in questo modo l'Agenzia delle Entrate non dovrebbe eccepire nulla ed il sottoscritto non avendo evaso imposte dovute non sarebbe perseguibile
 

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