meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
se la rottura è sulla colonna montante pagano tutti i condomini dall'ultimo piano fino al piano in cui è avvenuta la rottura; esempio, se la rottura è tra il terzo e il secondo piano, pagano tutti i condomini dal terzo piano in su,
Se non sbaglio la norma dice che pagano tutti coloro che sono allacciati alla colonna, indipendentemente
dal piano.
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Adimecasa, io non ho detto che il danno l'ha provocato il condomino, io ho setto "SE" lo avesse procurato lui, perciò invitavo l'amministratore e la ditta esecutrice dei lavori a fare indagini. Ripeto se il danno dipende dalla sua braca di attaccamento alla colonna fecale il danno lo paga lui.
 

pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per Carlolay e Meri56: Ribadisco che pagano solo tutti i proprietari che usufruiscono di quella colonna montante a partire dal punto di rottura in su. Se la rottura è al secondo piano perchè deve pagare quello che abita al primo piano? Lui anche se non si ripara la colonna montante può comunque scaricare le sua acque reflue senza danneggiare nessuno. E chiaro ora il concetto per cui devono pagare quelli di sopra al danno?
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Per Carlolay e Meri56: Ribadisco che pagano solo tutti i proprietari che usufruiscono di quella colonna montante a partire dal punto di rottura in su. Se la rottura è al secondo piano perchè deve pagare quello che abita al primo piano? Lui anche se non si ripara la colonna montante può comunque scaricare le sua acque reflue senza danneggiare nessuno. E chiaro ora il concetto per cui devono pagare quelli di sopra al danno?

A me non è chiaro per niente.

Codice Civile - Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

La colonna di scarico quindi è di proprietà di tutti coloro a cui serve, nella sua interezza, ne consegue
che tutti coloro a cui serve sono tenuti a concorrere alle spese di manutenzione e/o sostituzione.

Codice Civile - Art.1123 - Ripartizione delle spese - Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Detto tutto questo i citati art. 1117 e 1123 C.C. sono derogabili e quindi il Regolamento di Condominio
può disporre una diversa ripartizione di queste spese.

Concordo pienamente sul fatto che la braga appartiene all'unità immobiliare cui serve e che è quindi tenuta alla
sua manutenzione e alle relative spese.
 

CarloLai

Nuovo Iscritto
La colonna e quel artefizio ( in comune ) che collega gli scarichi delle abitazioni al Tombino.E chiaro che se il punto di rottura si trova prima dell'imboccatura della colonna la riparazione spetta al condòmino di quel piano.
Spero di essermi spiegato.........:daccordo:
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se nel regolamento contrattuale non viene menzionato che tipo di riparto da fare, e non ci sono stati dei precedenti si possono dividere anche per colonna di scarico, l'importante non creare precedenti diversi
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
se nel regolamento contrattuale non viene menzionato che tipo di riparto da fare, e non ci sono stati dei precedenti si possono dividere anche per colonna di scarico, l'importante non creare precedenti diversi

Dando per scontato che la spesa sia da attribuire agli utenti della colonna verticale e che non ci siano
precedenti, come la ripartisci tra questi? A tutti o a quelli sopra la rottura?
 

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