Gamar

Membro Junior
Buon giorno,
sono un proprietario di un appartamento al secondo piano di una palazzina di quattro. Il tetto è di proprietà del condomino dell'ultimo piano e non è più dotato di alcun comignolo di canna fumaria perché penso in passato siano stati tolti durante dei lavori di rifacimento del terrazzo.
Vorrei mettere una stufa a pellet ma sono impossibilitato per la mancanza degli sfoghi delle canne fumarie. Posso richiedere l'apertura delle canne fumarie con relativa reinstallazione dei comignoli ? I costi sarebbero a carico mio o di colui che li fece togliere ? o bisognerebbe fare riferimento al calcolo 1/3 per il proprietario del lastrico solare + 2/3 fra tutti i condomini ?

Il momento sarebbe ideale visto che abbiamo un capitolato per i lavori delle facciate ed è stato aggiunto, su richiesta del proprietario del lastrico solare, il rifacimento del rivestimento per infiltrazioni dovute a lavori fatti male in precedenza. Siamo alla ricerca dell'impresa che ci faccia un preventivo e vorrei discutere la riapertura dei comignoli.

Ringrazio anticipatamente
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Normalmente il tetto è di proprietà comune a tutti i condomini. Forse ti riferisci al "sottotetto" che magari è stato reso abitabile.
Per rispondere compiutamente bisognerebbe avere a disposizione un verbale di Assemblea dove siano state deliberate le abolizioni delle canne fumarie, ed in che modo.
E' ovvio che in assenza di un verbale valido i costi per il ripristino dovrebbero essere posti a carico di chi o di coloro che li fecero togliere. Se poi non intendi sobbarcarti una lite condominiale, potresti studiare il modo di "appoggiare una tua canna fumaria in posizione tale che i fumi non diano fastidio agli appartamenti soprastanti al tuo; che la medesima venga posizionata in modo tale che l'installazione della stufa risulti agevole sia per il condotto dei fumi che per il collegamento idraulico all'impianto termico.
Visto che siete in procinto di eseguire lavori importanti alle facciate, una integrazione al preventivo dei lavori (per la posa in opera della canna fumaria) potrebbe essere la soluzione migliore. Se poi il Condominio decidesse di dotarsene in via generale, sarebbe sicuramente meglio, per te.
Tiene presente che nessun regolamento di condominio può vietarti l'appoggio della canna fumaria alla parete esterna del fabbricato, purché non pregiudichi l'estetica e il decoro dello stesso. Ma se alla posa si contestualizza il rivestimento idoneo nel materiale e nel colore del fabbricato, il problema non sussiste.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
confermo che la copertura (a falde o piana) di un edificio generalmente è di proprietà comune. La copertura piana, o terrazzo, in certi casi può essere alienata con delibera assembleare approvata con 1000/1000 a favore di uno dei condomini fermo restando i vincoli edilizi e le servitù per le antenne televisive e per altri servizi (a Roma ci sono ancora palazzi con i cassoni dell'acqua).
Stesso discorso è, nel caso di copertura a falde, per il sottotetto che può essere alienato sempre con il 100% dei millesimi.
Il riprisitino delle canne fumarie originali è possibile solo a due condizioni: se la decisione della loro abolizione non è stata presa durante l'assemblea e, visto che abiti al secondo di un edificio di quattro piani, se la canna fumaria esista ancora nella struttura muraria degli appartamenti sovrastanti il tuo.
Comunque, al fine di non inimicarti i proprietari dei piani sovrastanti ti consiglio di approfittare dei lavori ed installarti una tua canna fumaria personale il più possibile compatibile con il decoro della facciata. Anche se girando per alcune città d' Italia si vedono degli obbrobri in acciaio per la messa in sicurezza delle cucine con forni a gas.
 

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