ONI

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Proprietario Casa
Mi spiace deluderti...ma tu non "vanti" proprio nulla dagli altri eredi.
Mah puo essere, però il giudice ha accettato,tramite ilmio ricorso .La mia richiesta nei confronti di mio nipote di non attendere i famosi 10 anni che lui avvrebbe di diritto per decidere di accettare l'eredità , il ricorso lo può richiedere solo il creditore.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Mah puo essere, però il giudice ha accettato,tramite ilmio ricorso .La mia richiesta nei confronti di mio nipote di non attendere i famosi 10 anni che lui avvrebbe di diritto per decidere di accettare l'eredità , il ricorso lo può richiedere solo il creditore.
Aldilà del replicare più volte lo stesso messaggio...se vuoi risposte devi essere più preciso raccontando i particolari fin dall'inizio.

Il Giudice ha accettato cosa?
Che tuo nipote non adpetti 10 anni o che tu sei creditore?

Se spiegavi sibito di aver "titoli" che dimostrano tu avessi "prestato" al de cuius allora formulavo diversamente: tu sei creditore verso tuo padre (e non verso gli altri eredi) ed hai diritto a ricevere saldi di quanto documentalmente sostenuto.
Gli altri eredi nulla ti devono se i beni in Successione non coprono il controvalore dei tuoi crediti.

Quanto alle spese che hai pagato (assistenza, bollette quando il padre era in vita)...non basta che l'abbia fatto materialmente quanto che tuo padre abbia "firmato" anche perbtali tuoi esborsi.

Altrimenti sono assimilabili a tue "liberalità" e non recuperabili...salvo gli altri eredi decidano di essere solidali.
 

ONI

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Va bene sarà come dice Lei, comunque sono stata riconosciuta dal giudice creditrice nei confronti degli eredi.
Ma la mia domanda era un altra: se il coefficiente di calcolo sul valore catastale è uguale su "un comodato uso a termine" come quello dell' usufrutto o una nuda proprietà.
Grazie
 

Maivertu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Va bene sarà come dice Lei, comunque sono stata riconosciuta dal giudice creditrice nei confronti degli eredi.
Ma la mia domanda era un altra: se il coefficiente di calcolo sul valore catastale è uguale su "un comodato uso a termine" come quello dell' usufrutto o una nuda proprietà.
Grazie
Diciamo che è come se fosse antani
 

ONI

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Aldilà del replicare più volte lo stesso messaggio...se vuoi risposte devi essere più preciso raccontando i particolari fin dall'inizio.

Il Giudice ha accettato cosa?
Che tuo nipote non adpetti 10 anni o che tu sei creditore?

Se spiegavi sibito di aver "titoli" che dimostrano tu avessi "prestato" al de cuius allora formulavo diversamente: tu sei creditore verso tuo padre (e non verso gli altri eredi) ed hai diritto a ricevere saldi di quanto documentalmente sostenuto.
Gli altri eredi nulla ti devono se i beni in Successione non coprono il controvalore dei tuoi crediti.

Quanto alle spese che hai pagato (assistenza, bollette quando il padre era in vita)...non basta che l'abbia fatto materialmente quanto che tuo padre abbia "firmato" anche perbtali tuoi esborsi.

Altrimenti sono assimilabili a tue "liberalità" e non recuperabili...salvo gli altri eredi decidano di essere solidali.
"Il Giudice ha accettato cosa?
Che tuo nipote non adpetti 10 anni o che tu sei creditore?" Le 2 situazioni non si possono scindere, mi sembra che gli unici che possono bloccare i famosi 10 anni per prendere la decisione sull'accettazione dell'eredità siano i creditori, non basta il solo titolo di erede.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Va bene sarà come dice Lei, comunque sono stata riconosciuta dal giudice creditrice nei confronti degli eredi.
Ho il "vago" (eufemistico) sospetto che tu abbia frainteso le esatte parole...oppure hai trovato un Giudice ubriaco.
Nel caso tu sei creditrice verso l'eredità...quindi in quota anche verso te stessa.
Le 2 situazioni non si possono scindere, mi sembra che gli unici che possono bloccare i famosi 10 anni per prendere la decisione sull'accettazione dell'eredità siano i creditori
"Mi sembra"...
sei qui a chiedere pareri e spiegazioni ...o crychi un palco da cui fare dissertazioni su temi di cui non hai la minima conoscenza?

Scrivi una cosa e pure il suo contrario:
la mia intenzione è di fare ricorso al giudice.

però il giudice ha accettato,

Premesso che un Giudice non "accetta" ma sentenzia (quindi non si capisce se si sia già concluso il processo oppure se tu intendevi dire che ha accolto la tua richiesta e vi sarà il processo)...se hai un avvocato che già ti assiste ... cosa cerchi qui?

Il valore dell'immobile?
Lo stabilisce il mercato se vendete ...od un perito se dividete.
Non ci sono formule ...come non esiste più comodato data la morte del comodante.
 

ONI

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ok va bene così, purtroppo come tante eredità le cose sono complicate,ma le certezze non me ne sono invetate io e i calcoli sull immobile che grava di ipoteche usufruiti o nudee proprietà esistono. I giudici vero fanno sentenze e non sempre per le stesse cause sono uguali,non cerco assolutamente niente se non una risposta di un calcolo .Grazie
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
La morte del comodante estingue il comodato precario, non estingue quello a termine in quanto gli eredi subentrano nell'obbligo del comodante di consentire che il comodatario goda del bene per tutto il tempo stabilito (Cass. 9909/98)" e il contratto "Vita natural durante.


Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9909 del 6 ottobre 1998
Testo massima
Il coniuge comproprietario di un bene che l’altro coniuge ha concesso in comodato senza il suo consenso, non tempestivamente impugnato ai sensi dell’art. 184 c.c., è obbligato al rispetto del contratto e se prima della scadenza di esso decede il comodante, i suoi eredi subentrano nell’obbligo di consentire al comodatario di continuarne il godimento fino al termine stabilito.
Non mi sembra che sia il tuo caso oppure c'é il coniuge superstite?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
la sentenza della Corte di Cassazione civile Sez. II, n. 27259 del 16/11/2017, ha affermato che c'é incompatibilità tra la illimitata rinuncia alla disponibilità e l'obbligo di restituzione. Pertanto il comodato "vita natural durante" deve essere considerato una donazione.
 

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