effe_pi

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Buongiorno; vorrei un vostro parere su una questione:
in un comune di una Regione a statuto speciale le norme di attuazione del P.U.C. dispongono che nei locali con copertura inclinata è consentita, anche per i vani abitabili, l’assunzione di un’altezza media non inferiore a M 2.70 (rapporto cubatura/sup. utile) con altezza minima di M 2,40.

Questo non è in conflitto con quanto disposto dal D.M. sanità del 05/07/1975, che dispone altezza minima per i locali abitabili di M 2,70? Oppure, dato che si è in una Regione a Statuto speciale e quindi avente potestà esclusiva in materia di edilizia, è ammissibile?

Grazie
 

AnArchi

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Salve, il tutto dipende da una semplice interpretazione del DM 75 che và riletto nel Regolamento Edilizio (RE) e nel Regolamento d?igiene (RI o RLI).
La variabilità delle altezze minime sono fissate non solo dal dm 75, ma anche per motivi e problematiche locali (come ad es.: l'altitudine).
pertanto le regioni a statute speciale possono variare autonomamente le regole locali, così come ogni regione può farle per il proprio territorio, partendo sempre dalla base della norma superiore o nazionale; ovviamente queste modifiche sono apportate per migliorare le condizioni igienico sanitarie territoriali.
 

Gianco

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L'altezza utile dei vani abitabili non può essere inferiore a m 2,70, mentre per i locali accessori disimpegni, ripostigli e bagni, m 2,40.
 

griz

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L'altezza utile dei vani abitabili non può essere inferiore a m 2,70, mentre per i locali accessori disimpegni, ripostigli e bagni, m 2,40.
vero ma come scritto sopra esistono possibilità di ridurre l'altezza a 2,40 per i vani abitabili in caso di territori montuosi o al recupero del sottotetto ai fini abitativi
 

Gianco

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Professionista
E' evidente che nei comuni montani adottino differenti regole. Poi un'altezza inferiore ai minimi previsti, rende il locale insalubre ai fini abitativi, anche se poi il locale potrebbe avere lo stesso volume di un vano abitabile, nel senso che mq 9,00 x m 2,70= mc 24,30 corrisponde a mq 10,13 x 2,40.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
esistono possibilità di ridurre l'altezza a 2,40 per i vani abitabili in caso di territori montuosi
L'altezza minima interna utile di 2,40 m è per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
 

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