mfab

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti. Ecco il mio quesito: nel '70 mio padre divenne assegnatario di un alloggio gescal dove ci trasferimmo l'anno successivo. Su queste abitazioni gravava un'ipoteca che l'assegnatario avrebbe riscattato negli anni diventandone quindi il legittimo proprietario. Mio padre ha sempre sostenuto che, pur essendo l'atto di proprietà registrato solo a suo nome, l'appartamento apparteneva anche a mia madre in quanto sottoscritto posteriormente al 1975 ed essendo loro in regime di comunione dei beni. Qualcuno potrebbe confermarmi/smentirmi questa affermazione? Grazie a chi vorrà rispondermi. mfab
 

Ennio Alessandro Rossi

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Potrebbe essere cosi' salvo che suo padre non abbia comperato con denari recuperati dalla vendita di un immobile che aveva prima del matrimonio e che tale situazione sia indicata nell'atto di assegnazione.
 

montaga69

Nuovo Iscritto
cio' che fa fede e' quanto riportato in Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi Ufficio Pubblicita' Immobiliare). Dipende appunto da cosa ha trascritto il notaio, e cio' a sua volta dipende da cosa risulta nell'atto di assegnazione. Quindi ti consiglio sia di verificare l'atto , ma anche di fare una ispezione in conservatoria (si puo' fare on-line per pochi euro)
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Se un bene è intestato a uno solo dei due coniugi è ugualmente di proprietà di tutti se acquistato in regime di comunione legale, come sembra nel caso in specie a prescindere dalla intestazione alla conservatoria .

- i beni personali che non rientrano nella comunione sono:
a. I beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio.
b. I beni ricevuti dopo il matrimonio per donazione o eredità.
c. I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge.
d. I beni che servono all'esercizio della professione di ciascun coniuge.
e. I beni ottenuti in risarcimento di un danno e la pensione di invalidità.
f. I beni acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita dei beni personali o con il loro scambio.
Nei casi c, d e f sopra indicati, l'esclusione dalla comunione deve risultare dall'atto di acquisto, se di esso ha fatto parte anche l'altro coniuge; se non risulta l'esclusione, il bene è comune.
 

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