• Autore discussione Autore discussione User_57027
  • Data d'inizio Data d'inizio
Ho letto l' articolo. E' molto complesso e articolato.
Puo darsi che con il.vostro aiuto posso venirne a capo.
Spiego la provenienza delle unita' immobiliari:
Il primo proprietario delle tre unita' immobiliari era mio nonno.
Egli muore senza testamento. Si apre nel 1985 la successione legittima. Mia nonna (coniuge) rinuncia.
Accettano l' eredita' i tre figli nella quota di 1/3 ciascuno.
Il primo figlio muore. Anche qui si apre la successione legittima tra coniuge e 4 figli (con quote rispettivamente di 1/9 e 1/18).
La seconda figlia muore. Anche qui successione legittima tra un coniuge e un figlio (con quote del 50% cadauno).
Infine l' ultimo figlio (che e' mio padre) e' in vita e detiene il 33% come da successione del 1985.
Possiamo interpretare insieme l'aspetto fiscale?
 
Sembrerebbe prevalere l' orientamento dell' aliquota dell' 1%.
Gli immobili sono urbanisticamente in regola.
 
Immaginavo: sopra sul terzo volevo scrivere "la moglie ...." e per un lapsus ho scritto i 4 rinunciatari.
Immagino che siano tra questi 4 i minorenni.

Stando alla descrizione, sembra essere in linea con la interpretazione di Francesca (rinuncia abdicativa): visto che di fatto i comproprietari pare abbiano già ereditato.
 
Ho letto un interessante (ma anche complesso) articolo tratto da una rivista tributaria. "Le masse plurime".
Il mio caso non rientra nello scioglimento di masse plurime. I beni oggetto della comunione da sciogliere traggono origine da un solo titolo a "a monte" e cioe' la successione di mio nonno.
Se la massa da dividere si fosse formata, ad esempio, da una successione e da una compravendita allora risulta plausibile il concetto di masse plurime.
Domani chiedero ad un terzo notaio se riusciro ad avere un colloquio.
Se puo' interessare, terro' il thread aggiornato.
Grazie.
 
Sono due istituti diversi, e, nel secondo caso, non devono rinunciare anche i discendenti di chi rinuncia.

Premesso che non esiste specifico Articolo di Legge che normi sulla Rinuncia Abdicativa e se ne faccia derivare la liceità per via indiretta da altri Articoli...nei fatti le 2 formule sono differenziate solo in alcuni passaggi ma non negli effetti.
In caso si comproprietà piuttosto che un trasferimento a soggetto designato si realizza un accrescimento paritario fra tutti i restanti proprietari.
Neppure nella rinuncia ereditaria sussiste obbligo di analoga dichiarazione anche da parte degli eventuali eredi legittimari.
In entrambi i casi questi potranno agire solo nel momento della dipartita mediante azione di riduzione qualora sia rinvenibile un superamento della quota di "disponibile".
Su tale passo sono rinvenibili opinioni divergenti...ma non ho conoscenza di sentenze.

Appare poi evidente, nel caso specifico, come il tutto sia congegnato in modo da "eludere" quella che sarebbe la "via maestra" alla riunificazione in singole proprietà mediante compravendita.
 
Ultima modifica:
Io credo di aver capito che non si tratterebbe di "rinuncia all'eredità", ma di rinuncia alla propria quota di comproprietà di un immobile ( o più immobili).
Sono due istituti diversi, e, nel secondo caso, non devono rinunciare anche i discendenti di chi rinuncia.
Ma non ho ben capito perché non sia presa in considerazione la strada della rinuncia all’eredità intera, di cui ho discusso nel precedente post. In quel modo i 5 che non vogliono ereditare si toglierebbero di mezzo con minima spesa, e resterebbero tre immobili da spartire tra i tre eredi residui.
In qualche caso la rinuncia all’eredità non è più possibile, ma Paolo non ha chiarito quale sia la situazione, mi pare, o forse non ho colto io.
 
Ultima modifica:
Trattandosi di divisione di masse plurime, poi, si spiega la tassazione al 9%.
Qui qualche spunto:Le masse plurime: aspetti fiscali | 2020 | Articoli
P.S. anch'io vanto gli stessi "non titoli" di chi mi ha preceduto.

Esimio “collega!” :D

L’articolo citato riporta anche:
Ma una speciale deroga è prevista dall’art. 34, c.4 del TUR ( D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 ). In un’ottica di semplificazione, e per evitare che l’atto di divisione assuma natura traslativa, dispone infatti che “ Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte. “
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top